Personale

Posizioni organizzative, l'indennità spetta solo se è stata formalmente istituita la posizione

Una nuova ordinanza della Cassazione consolida così l'orientamento espresso dalla stessa Corte

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il diritto al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato può sorgere in capo al dipendente solo se l'ente locale ha istituito la relativa posizione.

Pertanto, prima dell'istituzione della posizione e del conferimento formale della titolarità, il dipendente non può domandare né la correlata retribuzione di posizione e di risultato né il risarcimento del danno da perdita di «chances».

Irrilevanti sono gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonché l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

Sono questi i contenuti di pregio riportati nell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 32950/2021 che consolida così l'orientamento espresso dalla stessa Corte.

Alcuni funzionari comunali, sostenendo di avere svolto attività con funzioni di direzione di unità operative di particolare complessità (caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale), hanno chiesto al proprio ente, senza che vi fosse a monte un atto formale di conferimento, il riconoscimento del pagamento della retribuzione di posizione e di risultato previste dal contratto in favore dei titolari di posizione organizzativa di alta professionalità.

La pretesa dei dipendenti si fonda sull'applicabilità, alla fattispecie, dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001 (disciplina delle mansioni) e si sostanzia nel reclamare il diritto alla retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ritenendo che debba essere applicata, quale parametro di riferimento per la quantificazione del compenso aggiuntivo, la disciplina contrattuale sugli incarichi di posizione organizzativa.

Di diverso avviso, invece, il datore di lavoro. Cosicché, di fronte a prese di posizioni contrapposte, i lavoratori hanno portato la questione sui tavoli giudiziari.

La Corte di appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto di accogliere la posizione dell'ente; così i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

In primo luogo gli ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto del pubblico dipendente a percepire l'indennità di posizione sorge solo se la Pa datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato.

La rilevanza da attribuire all'atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente dall'ente, è data dall'escludere che, prima di tale momento, sia configurabile in capo al dipendente, probabile destinatario dell'incarico, un danno da perdita di «chance» e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonché l'espletamento, di fatto, di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

Con le argomentazioni sopra evidenziate, la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dai dipendenti comunali, con condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite.

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