Appalti

Ppp, ok al contratto-tipo: da Mef e Anac una bussola per guidare i rapporti tra Pa e privati

Approvato il modello-standard che aiuta gli enti appaltanti a gestire le operazioni di project financing

Arriva finalmente al traguardo, dopo anni di lavoro, il contratto-tipo per le operazioni di partenariato pubblico privato (Ppp). Dopo lo stop arrivato dal Consiglio di Stato lo scorso aprile, lo schema di contratto è stato ulteriormente rivisto e aperto alle osservazioni del ministero delle Infrastrutture, arrivando alla stesura finale appena approvata congiuntamente dal ministero dell'Economia e dall'Autorità Anticorruzione. Proprio la mancata adozione del documento da parte dell'Anac era stata al centro delle obiezioni sollevate da Palazzo Spada che, nella primavera del 202o, aveva contestato l'idea di un'approvazione in solitaria da parte del Mef .

Come altri documenti standard preparati dall'Autorità, il contratto tipo per le operazioni di partenariato - messo a punto insieme all'Economia in forza di un protocollo d'intesa e di un tavolo di lavoro risalenti addirittura al 2013 -, risponde allo scopo di aiutare le stazioni appaltanti nella predisposizione di documenti così delicati , tentando al contempo di uniformare le prassi seguite nell'assegnazione e nella gestione di questo tipo di operazioni. Va detto che applicare lo schema di contratto-tipo non è obbligatorio. Non si tratta infatti di un provvedimento vincolante. Sicuramente però è una bussola di cui tenere conto, anche laddove le amministrazioni (si spera quelle meglio attrezzate) intendano seguire strade diverse o introdurre modifiche e integrazioni.

Come si spiega nelle premesse del corposo documento (72 pagine accompagnate da una relazione di 66) l' obiettivo «è quello di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica».

Lo schema di contratto, viene spiegato, è pensato con riferimento alla realizzazione e gestione di opere a tariffazione sull'amministrazione, vale a dire a quelle opere per le quali i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono in maniera sostanziale da un canone di disponibilità riconosciuto dall'ente concedente, che può comprendere anche una componente legata alla domanda, e non da tariffe corrisposte dagli utenti finali (es. scuole, strutture socio-sanitarie, ospedali, tecnologie sanitarie, penitenziari, biblioteche, strutture sportive a valenza particolarmente sociale).

In ogni caso, tenendo anche conto che il modello è stato e strutturato con riferimento a operazioni aggiudicate sulla base di un progetto definitivo,il contratto-tipo è comunque applicabile a tutte le operazioni di Ppp, incluse quelle a tariffa sugli utenti.

Un grande sforzo è stato compiuto per definire al meglio la distribuzione dei rischi tra amministrazione e privati. La presa di responsabilità da parte delle imprese, sul pericolo di non riuscire a remunerare completamente l'investimento, è ciò che distingue le operazioni di Ppp dagli appalti tradizionali. «Il trasferimento al concessionario dei rischi economici insiti nella gestione affidata in concessione costituisce la causa giustificativa tipizzante del contratto - si legge nella relazione - . La componente "rischio" deve pertanto ricorrere sempre in concreto, ancorché eventualmente ridotta in ragione del riconoscimento in favore del Concessionario di un prezzo, di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della Pa».

La speranza di Mef e Anac è che il contratto-tipo contribuisca a elevare « la capacità negoziale delle amministrazioni, soprattutto territoriali», evitando che «il ricorso al Ppp sia motivato essenzialmente dalla necessità di "aggirare" i vincoli di carattere finanziario».

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