Progettazione

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, arrivano le nuove regole (dopo 25 anni)

In vigore dal 4 ottobre 2022 il Dm sui criteri per gestire la sicurezza durante l'attività lavorativa e in emergenza

di Mariagrazia Barletta

I docenti, che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono essere qualificati e seguire corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale. Aggiornamento con frequenza almeno quinquennale anche per agli addetti al servizio antincendio. Per i relativi corsi sono fissati i contenuti minimi. Si allarga, inoltre, il perimetro del piano di emergenza, che diventa obbligatorio anche per attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Dopo 23 anni, cambiano le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. La loro revisione era stata prevista dal "testo unico" 81 del 2008 e ora i decreti che la attuano sono pronti per entrare in vigore tra un anno per sostituire il Dm 10 marzo 1998.

Dopo il decreto che ha introdotto un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio per i tecnici che effettuano controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio, è stato pubblicato anche il decreto che stabilisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività lavorativa e in emergenza. Il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro) sulla gestione della sicurezza antincendio è stato pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 4 ottobre ed entra in vigore il 4 ottobre 2022. Per completare la revisione del Dm 10 marzo 1998, manca ora solo la pubblicazione del cosiddetto "mini-codice": un terzo Dm che introdurrà una metodologia semplificata per la progettazione di misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio.

Piano di emergenza obbligatorio se ci sono più di 50 presenze
Per le attività, aperte al pubblico e non soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, con meno di 10 lavoratori ma caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, i datori di lavoro dovranno attivarsi, perché ora sono obbligati a redigere il piano di emergenza. Il piano di emergenza è ora obbligatorio, infatti, non solo quando si raggiunge la soglia dei 10 lavoratori e per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, qualsiasi sia il numero di lavoratori presenti, ma bisogna anche tener conto della presenza del pubblico e dunque del limite delle 50 persone presenti contemporaneamente nel luogo di lavoro. Ovviamente, il piano di emergenza deriva dalla valutazione del rischio e anche laddove non c'è l'obbligo di predisporlo, il datore di lavoro deve comunque adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso si incendio, riportandole del documento di valutazione dei rischi.

Aggiornamento degli addetti al servizio antincendio
Oltre ai contenuti minimi dei corsi di formazione, ora il Dm fissa anche quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, stabilendone anche la periodicità. I corsi di aggiornamento devono essere frequentati con cadenza almeno quinquennale. La durata varia a seconda del livello di rischio dell'attività. I moduli restano di due, cinque e otto ore. I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento – va ricordato – erano stati definiti da una circolare dei Vigili del Fuoco (n. 12653 del 23 febbraio 2011), ma nulla era stato imposto sulla periodicità dei corsi di aggiornamento. Rispetto alla circolare del 2011, cambiano i contenuti dei corsi di aggiornamento. Ad esempio, per il modulo di due ore viene contemplata anche un'esercitazione relativa all'attività di sorveglianza ed è obbligatoria un'esercitazione pratica sull'uso di estintori, dunque non è più possibile impartire semplici istruzioni sull'impiego degli estintori con l'ausilio di mezzi audiovisivi, come prevedeva la circolare del 2011. I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023.

Formazione degli addetti al servizio antincendio
Il datore di lavoro, come prevede anche attualmente il Dm 10 marzo 1998, deve assicurare la formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. La formazione antincendio deve essere correlata al livello di rischio a cui è esposto il lavoratore. Sia la formazione che l'informazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi e devono essere fornite al lavoratore all'assunzione e aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro comportante una variazione della valutazione stessa del rischio. Rispetto al decreto 10 marzo 1998, cambiano anche i contenuti dei corsi di formazione per addetti al servizio antincendio, che restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore. Anche in questo caso, l'esercitazione con gli estintori è sempre obbligatoria così come quella sull'attività di sorveglianza. A partire dai moduli di otto e 16 ore si pone l'accento anche sui controlli e sulle manutenzioni di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. I corsi già programmati, ottemperando a quanto disposto dal Dm 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dm, ossia entro il 4 aprile 2023.

I requisiti dei docenti
Per la prima volta vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere corsi di formazione e di aggiornamento per addetti al servizio antincendio. All'entrata in vigore del decreto si considerano abilitati per default coloro che hanno alle spalle un'esperienza (documentata) come formatori in campo antincendio di almeno cinque anni, acquisita svolgendo almeno 400 ore all'anno di docenza in ambito teorico. I professionisti antincendio, iscritti nelle liste del Viminale, possono ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica dei corsi senza dover ottenere ulteriori abilitazioni. Se intendono anche effettuare docenze per la parte pratica devono abilitarsi seguendo un corso di almeno 28 ore erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando un esame finale. Per diventare formatori per la parte teorica, se non si è iscritti alle liste del ministero dell'interno dei professionisti antincendio e se non si ha esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio in ambito teorico unita ad almeno un diploma di scuola secondaria superiore, è necessario frequentare (con esito positivo) un percorso abilitante che si concretizza in un corso di 48 ore presso i Vigili del Fuoco. Per chi ha necessità di abilitarsi sia per la parte teoriche che pratica, il corso, sempre tenuto dal Corpo nazionale, è di 60 ore. Anche i docenti sono sottoposti all'obbligo di aggiornamento quinquennale. Le ore di aggiornamento da accumulare in cinque anni sono 16 per i docenti abilitati per la parte pratica e per quella teorica; 12 per i docenti dei moduli teorici; quattro per i formatori dei moduli pratici. I corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Viminale sono validi anche per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti, limitatamente però alla parte teorica.

I cantieri temporanei o mobili
Tutte le nuove disposizioni che riguardano la designazione, l'aggiornamento e la formazione degli addetti al servizio antincendio si applicano anche nei cantieri temporanei o mobili. Anche in questo caso, i corsi sono validi se tenuti da docenti qualificati e abilitati secondo le regole che valgono nei luoghi di lavoro.

Esercitazioni antincendio
Le esercitazioni antincendio, che servono per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento quando ricorre l'obbligo di redazione del piano di emergenza, vanno ripetute con cadenza almeno annuale, così come prevede anche il Dm 10 marzo 1998. Vanno coinvolti non solo il pubblico eventualmente presente, ma – specifica ora il nuovo Dm – anche ulteriori persone presenti normalmente nell'attività, tra cui anche il personale delle ditte di manutenzione ed eventuali appaltatori. Maggiore è la sensibilità verso un approccio inclusivo anche per le esercitazioni, che devono tener conto non solo di eventuali situazioni di notevole affollamento, ma anche della presenza di persone con specifiche esigenze. Significa che non vanno solo considerate le esigenze di una popolazione mediamente abile, ma anche quelle delle persone con difficoltà motorie, cognitive o sensoriali, che siano temporanee o permanenti. Secondo il nuovo Dm, inoltre, il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui la precedente abbia evidenziato delle carenze o nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori o in occasione di modifiche alle vie d'esodo, ma anche se aumenta sensibilmente l'affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee).

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