Urbanistica

Prevenzione incendi, stretta sui manutentori: serve la «patente» dei Vigili del Fuoco

In Gazzetta il decreto che impone qualifiche e requisiti a chi fa controlli e manutenzioni sugli impianti

di Mariagrazia Barletta

Per effettuare controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio inseriti in un luogo di lavoro, ogni tecnico deve essere qualificato ed aver superato un percorso formativo rispondente a precisi requisiti. È il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con le sue strutture centrali o periferiche, a valutare se le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite e il risultato dell'apprendimento siano conformi a precisi standard, per la prima volta definiti da una norma. Con la nascita di un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio, arriva una stretta sui tecnici manutentori poco professionali o addirittura improvvisati. Il cambiamento, epocale, nell'ambito della prevenzione incendi è contenuto nel decreto interministeriale, firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato 25 settembre. Per adeguarsi al cambiamento, che impone ai datori di lavoro di affidarsi ai soli tecnici qualificati e ai manutentori di ottenere la qualifica, c'è un anno di tempo: il Dm va in vigore il 25 settembre 2022. Il provvedimento appena pubblicato fa parte del tris di decreti destinato a sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro. Gli altri due Dm, non ancora pubblicati in "Gazzetta," andranno a definire le regole per la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie di esercizio e in emergenza e introdurranno una metodologia semplificata per la progettazione dei luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio.

Manutenzioni e controlli
Dal 25 settembre 2022 solo i tecnici che avranno ottenuto la qualificazione potranno effettuare manutenzioni e controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, quali: gli estintori, le reti di idranti, le porte resistenti al fuoco, gli sprinkler, gli impianti di rivelazione e allarme incendio (Irai), i sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze, i sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, i «water mist», i sistemi per lo smaltimento di fumi e calore (naturali o forzati), i sistemi a pressione differenziale, i sistemi a schiuma, quelli ad estinzione ad aerosol condensato e i sistemi a riduzione di ossigeno. I tecnici devono effettuare le manutenzioni e i controlli «nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale d'uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema antincendio».

Responsabilità e ruoli
Il decreto ministeriale distingue le responsabilità dei datori di lavoro e dei tecnici manutentori. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi antincendio, che va eseguita conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione. Il tecnico qualificato deve inoltre mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa. Il datore di lavoro deve affidarsi esclusivamente a tecnici in possesso della qualifica rilasciata dai Vigili del Fuoco e deve predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici e delle manutenzioni, che deve essere sempre disponibile per gli organi di controllo. Il datore di lavoro deve effettuare le manutenzioni e i controlli periodici secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione. Il datore di lavoro deve inoltre istruire i lavoratori affinché, con l'aiuto di idonee liste di controllo, effettuino la sorveglianza, verificando, tramite controllo visivo, che gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio presenti nel luogo di lavoro siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

Il percorso di qualificazione
Il decreto fissa i contenuti minimi dei corsi di formazione differenziati a seconda delle diverse tipologie di impianto, attrezzature o sistemi antincendio, andando anche a definire la durata minima, in termini di ore di formazione, per la parte teorica e per quella pratica del percorso formativo. Si va da un minimo di 12 ore per i corsi indirizzati ai manutentori di estintori e porte tagliafuoco ad un massimo di 40 per i corsi sui sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso e sugli evacuatori di fumo e calore. Anche gli obiettivi da raggiungere, in termini di competenze, conoscenze e abilità acquisite, sono già individuati dalle norme e ad essi faranno riferimento i Vigili del Fuoco per valutare i tecnici che dovranno acquisire l'attestato di qualificazione. L'ultimo step è infatti proprio un esame a cura del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La valutazione, che consiste in una prova scritta, in un esame orale e in una prova pratica, preceduti dall'analisi del curriculum, è effettuata da una commissione composta da dirigenti, ispettori o direttivi dei Vigili del Fuoco, nominata dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, se la valutazione è richiesta alle strutture centrali del Corpo nazionale, o dal direttore regionale dei Vigli del Fuoco, se la valutazione è indirizzata alle strutture periferiche. La prova è superata ottenendo un punteggio non inferiore a 70/100. Tutte e tre le prove (scritta, pratica, orale) devono essere superate raggiungendo un punteggio minimo prestabilito (10 per lo scritto, 25 per la prova pratica e 10 per l'orale; il curriculum potrebbe valere fino a 10 punti).

Esoneri
I tecnici manutentori con almeno tre anni di esperienza non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e possono decidere se sottoporsi alla valutazione dei requisiti davanti alla commissione dei Vigili del Fuoco. Inoltre, nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale, con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (dopo aver seguito un corso presso un ente di formazione accreditato della durata non inferiore a quanto indicato nel Dm), la valutazione dei requisiti si svolge mediante una sola prova orale che si intende superata con una votazione di almeno sette su 10. Per i tecnici già qualificati secondo le modalità menzionate, potrebbe essere emanato un apposito provvedimento che dovrebbe definire nel dettaglio i criteri di valutazione al fine dell'ottenimento della qualifica.

Requisiti dei docenti
I corsi per i tecnici manutentori possono essere erogati sia da soggetti formatori pubblici che privati. I docenti devono però essere in possesso di precisi requisiti: devono avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza documentata, almeno triennale, nel campo della formazione, in quello della manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio e anche nei settori della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale.

Abrogazioni
Con l'entrata in vigore delle nuove regole sono abrogate le disposizioni del Dm 10 marzo 1998 che regolano gli interventi di controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio (saranno abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e; l'articolo 4 e l'allegato VI del Dm 10 marzo 1998).

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