Urbanistica

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come prepararsi all'entrata in vigore delle nuove regole

L'esperto dell'Inail Adriano Maggi spiega ai datori di lavoro (pubblici e privati) l'applicazione dei tre decreti che entreranno in vigore il 25 settembre, il 4 e 29 ottobre

immagine non disponibile

di Mariagrazia Barletta

Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, la valutazione del rischio incendi deve essere rielaborata entro il 29 ottobre 2022, data in cui entra in vigore il decreto 3 settembre 2021, detto anche «Mini-Codice». Fa eccezione il "caso speciale" delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il nuovo provvedimento, più nel dettaglio, è il terzo dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998 dedicato alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Inoltre, tutti gli aspetti che attengono alla gestione della sicurezza antincendio, in esercizio e in emergenza, vanno rivisti per effetto dell'entrata in vigore, il 4 ottobre 2022, di un altro provvedimento, ossia il Dm 2 settembre 2021 (Dm «Gsa») che regola appunto la gestione della sicurezza antincendio. Non sono poche le verifiche documentali e gli adempimenti che dovranno essere conclusi da qui ad ottobre e, non si esclude, che dalle nuove norme possano derivare importanti e repentini adeguamenti. A ragionare dei nuovi obblighi e degli adeguamenti che i datori di lavoro devono subito mettere atto, è Adriano Maggi, ingegnere, professionista antincendio, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della direzione generale dell'Inail, docente in materia antincendio nei corsi organizzati dall'Inail e in corsi di perfezionamento e master dell'Università Roma Tre, nonché membro del gruppo di lavoro che ha redatto il Dlgs 81 del 2008.

Subito aggiornamento valutazione rischi e adeguamento nuove prescrizioni
«La valutazione dei rischi – spiega l'ingegnere -, come è previsto dall'articolo 4 del decreto del 3 settembre, dovrà essere fatta secondo le indicazioni contenute nello stesso Dm, il quale rinvia all'articolo 29 del testo unico (Dlgs 81 del 2008, nda). Quindi, per i termini di adeguamento della valutazione dei rischi si fa riferimento a quanto prescritto dall'articolo 29 del testo unico, secondo cui la valutazione dei rischi deve essere rielaborata ogni volta che ci sono delle modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Quindi, nel momento in cui ci sono delle variazioni dal punto di vista della normativa, a mio avviso, il documento di valutazione dei rischi va rielaborato». In altre parole, il nuovo quadro normativo sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro costituisce esso stesso un'evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione, tale da far scattare, all'entrata in vigore del Dm 3 settembre (che avverrà il 29 ottobre 2022), l'obbligo di revisionare la valutazione dei rischi e quello di adeguamento alle nuove norme qualora non vi sia rispondenza. Ciò vale sia per le attività considerate dalla normativa a «basso rischio» che applicheranno il «Mini-Codice», che per quelle che non rientrando in questa classificazione, dovranno seguire il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). «Il datore di lavoro – prosegue Maggi - deve verificare che il suo edificio risponda al nuovo quadro di riferimento normativo e quindi aggiornare la valutazione dei rischi e rivedere, eventualmente, anche quelle ulteriori misure di sicurezza che dovrà adottare affinché il proprio edificio risponda alle prescrizioni contenute nelle nuove norme». «D'altronde – aggiunge -, l'articolo 29 del Testo unico è chiaro, secondo questo articolo ogni volta che ci sono delle variazioni normative vanno rivalutati i rischi e riviste anche le relative misure di sicurezza».

Adeguamento delle misure di gestione della sicurezza antincendio
Quanto ai criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio, bisogna invece far riferimento al decreto 2 settembre 2021 (Dm «Gsa»), un altro Dm che contribuirà a mandare in soffitta il Dm 10 marzo 1998. Entro il 4 ottobre 2022 (data della sua entrata in vigore), va verificato che le misure di gestione della sicurezza, la formazione e l'informazione dei lavoratori e la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio rispondano ai requisiti richiesti dal nuovo decreto. «Le misure di gestione della sicurezza – spiega Maggi - dovranno essere adeguate alle indicazioni contenute nel decreto del 2 settembre 2021. Quindi va verificato se le misure precedentemente adottate rispondano ai nuovi requisiti previsti dal Dm. Bisogna controllare che i contenuti del piano di emergenza rispondano alle nuove prescrizioni, quindi che le planimetrie abbiano tutti i contenuti previsti dal decreto, preoccuparsi del coordinamento con i diversi datori di lavoro se sono presenti all'interno dell'edificio, valutare anche, ad esempio, un centro di gestione delle emergenze che è introdotto dal nuovo decreto, verificare che vengano rispettate tutte le procedure per gestire le persone con "esigenze speciali", sulle quali il nuovo decreto pone una particolare attenzione. E poi ci sono gli incaricati alla gestione delle emergenze, che devono essere formati con dei requisiti che cambiano in maniera significativa». La gestione delle persone con «esigenze speciali» coistutuisce una piccola rivoluzione apportata dalla nuova normativa, sulla scia di quanto già fatto con il Codice (si veda l'approfondimento dello scorso 4 febbraio).

Ampliamento dell'obbligo di redazione del piano di emergenza
I datori di lavoro delle attività aperte al pubblico e non soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, con meno di 10 lavoratori ma caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, devono attivarsi, perché saranno obbligati a redigere il piano di emergenza. Con il Dm 2 settembre 2021, il piano di emergenza è obbligatorio, infatti, non solo quando si raggiunge la soglia dei 10 lavoratori e per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, qualsiasi sia il numero di lavoratori presenti, ma bisogna anche tener conto della presenza del pubblico e dunque del limite delle 50 persone presenti contemporaneamente nel luogo di lavoro (si veda la guida alla redazione del piano di emergenza pubblicata lo scorso 5 novembre).

Aggiornamento del piano di emergenza
Anche il piano di emergenza va rivisto entro il 4 ottobre 2022. «Il piano di emergenza, a mio avviso – afferma ancora Maggi -, dovrà essere aggiornato subito se non rispetta i contenuti previsti dal decreto del 2 settembre 2021. Dobbiamo però prestare attenzione anche ad un'altra cosa: è vero che il piano di emergenza è obbligatorio se vengono superati alcuni limiti, rappresentati dalle 50 persone contemporaneamente presenti o dalla soglia dei dieci lavoratori (o dalla presenza di attività "soggette", nda), però dobbiamo ricordare anche che, qualora non sussista l'obbligo di redazione del piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque prevedere delle procedure da adottare in caso di emergenza e queste devono essere comunque riportate nel Dvr. Quindi, anche al di sotto dei già menzionati limiti, non ci sono sconti per i datori di lavoro che, a mio avviso, hanno comunque tutto l'interesse a lasciare traccia scritta di queste procedure che vanno comunque adottate. Quindi, la redazione e l'aggiornamento del piano di emergenza è sempre opportuno che venga fatta dal datore di lavoro».

Adeguamento delle attività a «basso rischio» d'incendio
Una delle novità introdotte dal decreto 3 settembre 2021 («Mini-Codice») consiste nell'aver definito, di default, quali sono le caratteristiche che rendono un'attività classificabile a «basso rischio d'incendio», prevedendo per tali attività dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e per l'individuazione e l'adizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali. In particolare, per essere a «basso rischio», il luogo di lavoro non deve far parte di un'attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e non deve essere regolata da una specifica regola tecnica verticale di prevenzione incendi. In aggiunta, devono essere contemporaneamente rispettati altri requisiti: affollamento complessivo contenuto entro i 100 occupanti, superficie lorda entro i mille mq, quote dei piani comprese tra -5 e + 24m, assenza di materiali combustibili e di sostanze o miscele pericolose, in quantità significative e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Cosa fare se, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 del Dlgs 81 del 2008, un'attività classificata dalla normativa «a basso rischio» non risponde ai requisiti per essa stabiliti dal Dm 3 settembre 2021? «Se un'attività è a "basso rischio" e quindi rientra nel campo di applicazione del "Mini-Codice", ma non ne rispetta alcune prescrizioni – afferma l'ingegnere -, andranno comunque programmati degli interventi di adeguamento, quindi bisognerà adottare delle misure di sicurezza per far sì che l'edificio risponda ai requisiti del "Mini-Codice". Bisogna dire che, è vero, il «Mini-Codice» introduce degli elementi innovativi, ma è molto probabile che se il mio edificio rispondeva ai requisiti del decreto 10 marzo 1998 dovrebbe rispondere anche adesso alle prescrizioni del Dm 3 settembre».

La formazione degli addetti antincendio
La formazione degli addetti antincendio costituisce una delle più importanti novità introdotte dal decreto «Gsa». Il decreto ridefinisce i contenuti minimi dei corsi di formazione e fissa anche quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, stabilendone la periodicità. In particolare, i corsi di aggiornamento devono essere frequentati con cadenza almeno quinquennale. I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023. Altro aspetto fondamentale consiste nell'aver, per la prima volta, definito i requisiti per i docenti che tengono i corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 6 ottobre).

La formazione e l'informazione dei lavoratori
Il decreto 2 settembre 2021 fissa anche i nuovi criteri per la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi di incendio. Anche su questo fronte, i datori di lavoro devono attivarsi. «Il datore di lavoro che ha già effettuato la formazione dei lavoratori – spiega ancora Adrano Maggi - deve verificare che i corsi già tenuti rispondano ai contenuti dell'allegato I al decreto sulla gestione della sicurezza antincendio ed eventualmente programmare un corso di aggiornamento per i lavoratori se alcuni degli argomenti previsti dal Dm non sono stati trattati nella precedente formazione. Comunque, va ricordato che la formazione deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichi un cambiamento del luogo di lavoro che richiede una nuova valutazione del rischio di incendio. Quindi, se, ed esempio, nel nostro edificio ci sono delle modifiche nelle vie di fuga, dell'organizzazione del sistema antincendio, delle procedure da adottare in caso di emergenza, queste devono essere trasferite al lavoratore con un aggiornamento formativo». «Va ricordato – prosegue l'ingegnere - che anche il testo unico, in particolare l'accordo Stato-regioni che regolamenta la formazione dei lavoratori, prevede un aggiornamento quinquennale, in occasione del quale si può effettuare comunque un aggiornamento anche per quanto riguarda gli aspetti dell'antincendio».

La formazione di appaltatori e addetti alla manutenzione
Adeguate e specifiche informazioni vanno fornite anche agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio adottate nel luogo di lavoro e delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza. «Questo è un punto fondamentale, finora trascurato», commenta Maggi. «È fondamentale – continua - che i lavoratori di imprese appaltatrici esterne e gli addetti alla manutenzione conoscano le misure generali di sicurezza antincendio del luogo di lavoro in cui si trovano ad operare e le azioni da adottare in caso di incendio o di prove di evacuazione. Ricordiamo che chi fa la manutenzione dell'edificio ha un ruolo importante, ad esempio, per mettere in sicurezza un impianto elettrico oppure per attivare gli impianti fondamentali in caso di emergenza. Ciò è estremamente importante perché sappiamo che molti incendi spesso vengono causati proprio da personale di ditte appaltatrici esterne che, non conoscendo l'edificio, possono, con la loro lavorazione, causare principi di incendio. Di esempi ne abbiamo tanti, uno per tutti l'incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Quindi, sicuramente, nel momento in cui qualcuno viene a lavorare nel nostro edificio, è importante che venga formato proprio per evitare che un'attività di tipo transitorio possa poi essere effettivamente una fonte di rischio. E poi dobbiamo comunque trasferire loro delle informazioni fondamentali; quindi, metterli al corrente su quali sono le zone a maggior rischio in caso di incendio, dove abbiamo i depositi di materiale combustibile, insomma dobbiamo trasferire anche ai lavoratori esterni tutte le informazioni principali relative al rischio d'incendio».

Esercitazione antincendio almeno annuale
Secondo il decreto 2 settembre 2021, le esercitazioni antincendio vanno organizzate con cadenza almeno annuale. All'entrata in vigore delle nuove regole (4 ottobre 2022), quando andrà prevista la prima esercitazione? «A mio avviso – afferma Maggi -, l'ultima esercitazione antincendio eseguita prima dell'entrata in vigore del decreto 2 settembre risulterà ancora valida, quindi la successiva dovrà essere fatta entro un anno dalla precedente esercitazione, questo perché il nuovo Dm prevede una frequenza massima di un anno. Dobbiamo comunque ricordare che per alcune attività la frequenza è ridotta, per le scuole, ad esempio, è prevista una prova di evacuazione almeno due volte l'anno. Ricordiamo pure che il decreto impone che la prova di evacuazione sia documentata. Quindi, a mio avviso, è opportuno che il datore di lavoro, al termine della prova di evacuazione, raccolga tutti i feedback dai lavoratori, dagli incaricati alla gestione dell'emergenza, raccolga le segnalazioni, le anomalie e i problemi riscontrati, annotando, ad esempio, i tempi impiegati per evacuare l'edificio. Tutte informazioni che dovrà conservare per darne evidenza in caso di ispezioni o di verifiche da parte degli organi preposti».

«Dobbiamo comunque ricordare – prosegue l'ingegnere -, che la prova deve essere sempre ripetuta se ci sono delle condizioni particolari, per esempio modifiche alle vie di fuga, un incremento significativo del numero dei lavoratori, perché anche questo impatta sulla gestione delle emergenze. Oppure, se durante una prova di evacuazione emergono problemi, come: delle porte antincendio che non si chiudono, un sistema di diffusione sonora che non funziona, il datore di lavoro, dopo averli risolti tutti, dovrà comunque ripetere la prova di evacuazione proprio per testare le nuove misure adottate».

Esercitazione, attenzione al coinvolgimento degli esterni
Il decreto «Gsa» afferma che, qualora sia ritenuto opportuno, il datore di lavoro coinvolge nell'esercitazione antincendio anche le persone normalmente presenti durante l'esercizio dell'attività (ad esempio: gli utenti, il pubblico, il personale delle ditte di manutenzione, gli appaltatori). «A mio avviso – commenta Maggi - è opportuno coinvolgere il personale esterno perché solo simulando il più possibile una reale emergenza ci rendiamo conto effettivamente dei problemi che si possono avere durante un incendio reale. Quindi, ricordiamoci che in caso di emergenza le persone che hanno più difficoltà sono proprio quelle che non conoscono l'edificio. Quindi, se un edificio è aperto al pubblico, è opportuno, durante una prova di evacuazione, coinvolgere anche quelle persone che non conoscendo l'edificio possono avere delle difficoltà maggiori nel raggiungere un luogo sicuro. Quindi, a mio avviso, è opportuno simulare il più possibile le condizioni reali coinvolgendo anche gli utenti esterni e anche, naturalmente, le persone con "esigenze speciali"».

Il caso "speciale" delle «attività soggette»
Le attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011, ossia le cosiddette «attività soggette», non potranno applicare il «Mini-Codice», ma, a seconda del caso specifico, il Codice di prevenzione incendi o una specifica norma tecnica verticale di stampo tradizionale. «Se ho un'attività soggetta e in particolare se ho una norma di prevenzione incendi di riferimento ancora valida, il mio riferimento per quanto riguarda la valutazione dei rischi è sempre quella norma, quindi non dovrei andare a rivedere la valutazione dei rischi», ragiona Maggi. Cosa accade, però, se un'attività progettata e autorizzata in base al decreto 10 marzo 1998, per effetto del nuovo quadro normativo, si ritroverà ad applicare il Codice di prevenzione incendi? Secondo Adriano Maggi, «bisognerà adeguare l'attività alle prescrizioni contenute nel Codice» e, se dall'adeguamento dovessero derivare «modifiche significative per gli aspetti di sicurezza antincendio, allora bisognerà apportare un aggiornamento presentando una Scia».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©