Progettazione

Prevenzione incendi, il Milleproroghe regala una pioggia di rinvii

«Messa a norma» più lontana per asili ma anche per scuole, alberghi, strutture sanitarie, luoghi per la cultura, spazi per gli spettacoli dal vivo e immobili tutelati

di Mariagrazia Barletta

Pioggia di rinvii sul fronte antincendio con la conversione del Dl Milleproroghe. Ai differimenti del Dl, con cui sono state rinviate le scadenze per le scuole e gli asili nido, se ne aggiungono altri. Le scuole guadagnano un ulteriore anno per l'adeguamento e vengono allontanati nel tempo i termini per la "messa a norma" assegnati alle strutture sanitarie, agli alberghi, ai rifugi alpini, alle sedi degli Its Academy, agli istituti e luoghi della cultura, e alle sedi ministeriali vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Viene estesa a tutto il 2023, inoltre, la validità della procedura amministrativa per l'autorizzazione degli spettacoli dal vivo prevista dal Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020). Potranno godere dell'iter "snello" anche le proiezioni cinematografiche. Sono sei le modifiche al Dl Milleproroghe che fanno slittare alcune scadenze in ambito antincendio, approvate dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato e confluite nel testo che dal 14 febbraio passa all'esame dell'Aula per poi giungere a Montecitorio e continuare il suo iter di conversione che va concluso entro il 27 febbraio.

Strutture sanitarie
Slittano di tre anni le tre scadenze, oltre la prima, del piano di adeguamento antincendio previsto per gli ospedali esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica verticale del 2002 (Dm 18 settembre 2002). Si tratta dei termini del programma a scadenze differenziate introdotto dal Dm del ministero dell'Interno del 19 marzo 2015. Il rinvio è selettivo: riguarda le strutture sanitarie (pubbliche e private) che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, che abbiano aderito al piano di adeguamento del 2015 e che per cause di forza maggiore, legate all'emergenza pandemica, siano impossibilitate a completare i lavori programmati. Il differimento di tre anni si innesta sui rinvii già adottati nel 2020 con apposito decreto del Viminale (Dm 20 febbraio). Inoltre, per beneficiare dello slittamento, le strutture sanitarie devono risultare in regola con gli adempimenti della prima scadenza del 24 aprile 2016. Dunque, per effetto dei due provvedimenti, la seconda scadenza, originariamente fissata al 24 aprile 2019, è rinviata al 24 aprile 2023, la terza al 24 aprile 2025, mentre il completamento della messa a norma slitta al 24 aprile 2028.

Scuole, asili nido e fondazioni Its Academy
Rispetto al decreto si allarga la proroga per l'adeguamento antincendio delle scuole. L'ulteriore estensione è sia temporale che tipologica. Le scuole ancora non in regola avranno tempo fino al 31 dicembre 2024 per conformarsi alle norme di prevenzione incendi (il Dl Milleproroghe aveva concesso un anno in più, fissando il termine al 31 dicembre 2023). Lo stesso traguardo si applica anche alle strutture in cui sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Per gli asili nido resta la proroga di due anni, già inserita nel Dl, per il completamento del primo ciclo di adeguamento previsto dal Dm dell'Interno del 16 luglio 2014, ossia dalla regola tecnica verticale di prevenzione incendi. La prima delle tre fasi di adeguamento va dunque completata entro il 31 dicembre 2024. Con un'altra modifica approvata dalle Commissioni del Senato, il termine entro cui le Università devono adeguarsi alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi, fissato al 31 dicembre 2024, viene esteso anche alle scuole di alta tecnologia per la formazione professionalizzante in ambito terziario, ossia agli Its Academy (128 gli Istituti tecnici superiori presenti sul territorio nazionale).

Luoghi della cultura
Viene concesso più tempo anche per la "messa a norma" di istituti, luoghi della cultura e sedi dei ministeri vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti ai controlli di prevenzione incendi. L'emendamento approvato modifica una scadenza fissata dalla legge di Bilancio 2019 che aveva previsto che il ministero dei Beni culturali (ora ministero della Cultura) effettuasse, entro il 2 marzo 2019, una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura e negli immobili tutelati in uso ad altri ministeri. Un esame finalizzato all'individuazione di eventuali criticità per la sicurezza antincendio. A tale azione doveva far seguito uno o più Dm del Viminale, da emanare con il concerto dei ministeri della Cultura e dell'Economia, contenente le tempistiche e le modalità per la "messa a norma". Il Dm avrebbe dovuto prevedere anche delle misure di sicurezza cosiddette «equivalenti», ossia alternative alle misure normative vigenti ma comunque in grado di assicurare lo stesso livello di sicurezza antincendio che sarebbe stato raggiunto ottemperando alla prescrizione non rispettata. Le misure di sicurezza equivalenti dovevano essere realizzate entro le scadenze previste dal Dm e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Quest'ultima scadenza, già prorogata dal Milleproroghe dello scorso anno, ora è destinata a slittare al 31 dicembre 2024.

In stand by il piano di adeguamento da oltre 100 milioni di euro
La ricognizione degli immobili c'è stata e ha preso la forma di un maxi-piano di adeguamento da oltre 109 milioni di euro definito già ad ottobre 2018 (ancor prima dell'entrata in vigore della Manovra 2019), ma il decreto interministeriale con le scadenze e le modalità per la messa a norma non è stato ancora emanato. Nel frattempo, però, sono state pubblicate due norme ad hoc, molto flessibili e utili quando si interviene su immobili esistenti di pregio. Si tratta di due regole tecniche inserite nel Codice di prevenzione incendi. Una è la norma, entrata in vigore lo scorso 24 novembre, che si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Prima ancora è stata pubblicata la regola tecnica per gli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, destinati ad archivi, musei, esposizioni, mostre e biblioteche, entrata in vigore il 21 agosto 2020.

Strutture ricettive
Arriva anche per le strutture ricettive una proroga del termine per l'adeguamento antincendio, che slitta al 31 dicembre 2024, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della Scia parziale che attesti il rispetto di almeno sei prescrizioni. Le sei misure da attuare vanno scelte tra i punti di un elenco fornito dal nuovo provvedimento, che richiama le disposizioni delle Rtv. La lista contempla le seguenti misure: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie di uscita ad uso esclusivo o promiscuo e depositi. Fino al completamento dell'adeguamento, i titolari delle strutture devono pianificare e attuare, secondo la cadenza stabilita dal Dm Controlli (Dm 1° settembre 2021), le attività di sorveglianza per accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di apertura delle porte poste sulle vie di esodo, degli estintori e dei sistemi di spegnimento, degli apparecchi di illuminazione e degli impianti di allarme e di diffusione sonora, nonché la completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza.

Corsi di formazione e piani di emergenza
Non solo. Gli addetti antincendio devono frequentare un corso di formazione della durata di almeno 8 ore (corso 2-For), conforme ai canoni previsti dal nuovo Dm sulla gestione della sicurezza antincendio (Dm 2 settembre 2021). Da attuare subito anche l'integrazione del piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle prescrizioni normative e alla presenza dei cantieri all'interno dell'attività. I lavoratori vanno inoltre informati sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Infine, vanno rispettati tutti i requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio individuati dal Dm 16 marzo 2012.

Rifugi alpini
Una nuova proroga arriva anche per i rifugi alpini. Il differimento va letto insieme al decreto del ministero dell'Interno 3 marzo 2014 che ha modificato la normativa per i rifugi alpini e ha introdotto un piano di adeguamento in due fasi per quelli con più di 25 posti letto, esistenti alla sua entrata in vigore. Per effetto della proroga approvata al Senato, la prima fase della messa a norma va completata entro il 31 dicembre 2023, la seconda entro il 2025.

Spettacoli dal vivo
Sono prorogate per tutto il 2023 le semplificazioni, introdotte dal Dl 76 del 2020, per l'autorizzazione degli spettacoli dal vivo. Il decreto, fino al 31 dicembre 2021, e salvo casi particolari previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), permetteva di realizzare musical e spettacoli di teatro, musica e danza presentando una Scia allo sportello unico per le attività produttive (o ufficio analogo), purché le manifestazioni si svolgessero tra le 8 e le 23, in luoghi non soggetti a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, e fossero destinate a non più di mille partecipanti. Con la modifica approvata, quelle norme di semplificazione varranno fino a tutto il 2023 e saranno estese anche alle proiezioni cinematografiche. Viene allargato anche l'intervallo orario, viene fissato tra le 8 e l'una.

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