Urbanistica

Prevenzione incendi, ore contate per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana

In arrivo entro pochi mesi il nuovo sistema europeo di classificazione sulle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. L'esperto spiega novità e conseguenze

di Mariagrazia Barletta

Nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con più di 300 presenze, gli alberghi con più di 25 posti letto, le scuole con oltre 100 persone presenti, solo per elencarne alcune, presto non sarà più possibile installare prodotti da costruzione omologati in classe italiana. Tra pochi mesi, salvo colpi di scena, le prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione dovranno essere determinate esclusivamente in base al sistema europeo di classificazione stabilito dalla norma En 13501-1. La novità, di impatto per il settore dell'antincendio, è contenuta nello schema di decreto del ministero dell'Interno destinato a modificare pesantemente le principali disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali, ossia il Dm 26 giugno 1984, il Dm 10 marzo 2005 e anche il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

Il nuovo provvedimento è stato notificato in Commissione Ue il 6 giugno e, se non emergeranno osservazioni da parte degli Stati membri, la permanenza della bozza a Bruxelles terminerà il prossimo 7 settembre. Conclusa la "sosta" in Commissione, il Dm potrà iniziare l'iter verso la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale". C'è anche un'altra novità all'orizzonte in tema di comportamento al fuoco: è pronto un altro provvedimento, richiamato dalla Rtv sulle chiusure d'ambito, che apre la strada ai metodi di prova britannici e tedeschi per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili.

A spiegare i contenuti dello schema di Dm sulla reazione al fuoco è Piergiacomo Cancelliere. Ingegnere, primo dirigente del ministero dell'Interno e comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, da anni contribuisce attivamente allo sviluppo della normativa antincendio italiana. «Rimarcando - spiega - che si tratta di uno schema di decreto, l'indirizzo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il tramite della Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, è quello di applicare i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema europeo anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura Ce ai sensi del regolamento prodotti da costruzione. In ordine pratico, pertanto, per la determinazione delle prestazioni di reazione al fuoco di qualsiasi prodotto da costruzione, sarà necessario ricorrere al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica Uni En 13501-1 "Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione"».

Il sistema europeo allargato a tutti i prodotti da costruzione
Le novità contenute nello schema di decreto riguardano, dunque, i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura Ce, ossia quei prodotti per i quali non esiste ancora una norma armonizzata e nemmeno un documento di valutazione europea (Ead) per il rilascio delle valutazioni tecniche europee (Eta). Più nel dettaglio, per i prodotti da costruzione per i quali non si applica la procedura per la marcatura Ce, il certificato di classificazione dovrà essere rilasciato seguendo i metodi di prova della norma En 13501-1 e la classe di reazione al fuoco sarà quella europea, dunque caratterizzata da lettere. Per la reazione al fuoco – va ricordato – esistono sette classi principali (euroclassi) identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali per le classi da A2 a D che dà indicazioni riguardo alla produzione di fumo e al gocciolamento di materiale fuso durante la combustione.

Anche per i prodotti da costruzione non sottoposti a marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Per la classificazione secondo il sistema europeo, il laboratorio, al momento del rilascio del relativo certificato, deve possedere la qualifica di organismo notificato ai sensi del Regolamento Cpr. «Di fatto i laboratori autorizzati dal ministero dell'Interno ai sensi del Dm 26 marzo 1985 per la reazione al fuoco – precisa Canceliere -, sono anche notificati in Europa ai sensi del Cpr, pertanto i fabbricanti nazionali si troveranno ad istruire le nuove pratiche con i medesimi interlocutori, ma dovranno cambiare le modalità di preparazione dei campioni e di effettuazione delle prove».

Vita breve per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana
Con l'entrata in vigore del "nuovo Dm", cosa succederà ai prodotti da costruzione omologati in classe italiana? «L'omologazione – tiene a precisare il comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini - è necessaria al fabbricante per immettere nel mercato nazionale (commercializzazione) un prodotto con prestazioni antincendio, per poi essere utilizzato nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi, si veda l'art.2, comma 2.2 del Dm 26 giugno1984. La modifica proposta è relativa, invece, all'articolo 4 del Dm 10 marzo 2005 che regolamenta l'impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco. Pertanto, dall'entrata in vigore del "nuovo Dm" non sarà più possibile utilizzare prodotti omologati con prestazione al fuoco determinata secondo la "classe italiana" sull'involucro esterno delle opere da costruzione».

«Viceversa – prosegue -, prodotti da costruzione omologati in classe italiana potranno continuare ad essere fabbricati (e quindi immessi nel mercato) per un periodo pari a sei mesi. Va precisato, inoltre, che questi prodotti da costruzione e quelli già commercializzati con classe italiana potranno essere installati nelle attività soggette entro 12 mesi, sempre dall'entrata in vigore della disposizione. La ratio di tale scelta – aggiunge - è legata al fatto che la prestazione al fuoco deve essere determinata in relazione ad uno scenario di incendio rappresentativo del prodotto così come posato in opera e, nel caso delle facciate, la prestazione determinata secondo la classe italiana non appare essere "rappresentativa"». «La procedura di omologazione – precisa ancora l'ingegnere - «resterà solo per materiali e prodotti che non sono prodotti da costruzione, quali: mobili, mobili imbottiti (poltrone, materassi, …), tende, beddings, etc…».

Novità anche per i materiali già in opera
Lo schema di decreto contiene anche nuove misure per la classificazione e certificazione dei materiali già in opera, per i quali si intende conoscere la classe di reazione al fuoco. «Per i materiali già in opera, lo schema di Dm – spiega ancora l'ingegnere - sembra inglobare anche i prodotti da costruzione. Il proposto comma 2 del nuovo articolo 10 esclude i prodotti da costruzione per le sole procedure riguardanti i "materiali per usi specifici, i materiali per usi limitati nel tempo, nonché i materiali di limitata produzione". Pertanto, secondo il proposto comma 4, lettera b), la possibilità di "prelevare materiali in opera" sembra essere possibile anche per i prodotti da costruzione. Infatti, il prelievo dovrà essere effettuato alla presenza del laboratorio legalmente autorizzato o di professionista antincendio. L'intenzione della Dcpst è quella di rendere riferibile il prelievo del materiale o prodotto già posato in opera all'attività nella quale è installato, richiedendo di effettuare tale operazione alla presenza di una figura terza di garanzia che potrà essere un laboratorio autorizzato o un professionista antincendio incaricato. Nel nuovo approccio proposto si desume, infine, che la classificazione di un prodotto da costruzione già in opera dovrà comunque essere effettuata secondo la classificazione europea di reazione al fuoco, ossia secondo la norma Uni En 13501-1».

Controlli su prodotti e materiali
«Di rilievo – sottolinea Cancelliere - appare anche la modifica all'articolo 11 del Dm 26 giugno 1984, dove si chiariscono le modalità per effettuare controlli sui prodotti e materiali sia omologati sia certificati ai sensi dell'articolo 10». Gli accertamenti e i controlli a campione sui materiali vengono effettuati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, non solo presso le sedi di deposito e produzione, ma anche di distribuzione, e possono aver luogo sia prima che dopo la commercializzazione. Titolare dell'attività di controllo sui laboratori di prova è, invece, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Le prestazioni al fuoco dei sistemi di facciata
Lo schema di Dm notificato in Commissione Ue, nel modificare il Dm 26 giugno 1984, afferma che «nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per le prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma En 13501-1». Si lavora in Europa da tempo per giungere ad un'armonizzazione delle metodologie di prova cui affidarsi per testare, in maniera idonea, il comportamento al fuoco delle facciate, ma il processo si rivela lungo e complesso. In attesa di adeguate metodologie di prova per la verifica dei prodotti impiegati nelle facciate degli edifici - viene scritto chiaramente nello schema di Dm - si utilizza, dunque, la norma En 13501-1 che descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l'eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione. È evidente che le attuali norme europee di prova, finalizzate alla classificazione della reazione al fuoco, non sono così adatte a verificare il complesso comportamento al fuoco che può caratterizzare i sistemi di facciata, in quanto tali prove sono lontane dal riprodurre le reali condizioni di incendio delle facciate, considerando anche gli effetti che, ad esempio, possono essere determinati dal sistema di ancoraggio, dalla presenza di intercapedini, di aperture, etc... Per ovviare a tutto ciò, alcuni Paesi hanno adottato test su larga e media scala, utilizzando metodologie autonome e differenti.

In Italia si potrà farà riferimento alle norme Din e Bs
In attesa che vengano elaborati metodi di prova armonizzati, l'Italia si prepara ad emanare un altro provvedimento (approvato ad aprile dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi), richiamato anche dalla Rtv sulle chiusure d'ambito, che, nelle more dell'armonizzazione di idonei metodi di prova, rinvia all'utilizzo delle norme Bs 8414 (britanniche) e Din 4102-20 (tedesche) come utile riferimento per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili. Più nel dettaglio, l'utilizzo previsto delle norme BS 8414 e DIN 4102-20 è finalizzato alla realizzazione di prove sperimentali volte alla verifica di soluzioni alternative o del livello di prestazione quando si utilizza il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

A spiegare, nel dettaglio, quale sarà l'utilità di tali norme è ancora una volta Piergiacomo Cancelliere. «Il Codice di Prevenzione Incendi – ricorda il comandante -, sin dalla prima pubblicazione del 2015, nella tabella G.2-1 riporta, fra le modalità di progettazione della sicurezza antincendio in soluzione alternativa, il ricorso all'applicazione di altre norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Questa flessibilità viene concessa proprio perché l'onere di dimostrare l'effettivo impiego delle previsioni del documento tecnico selezionato rimane in capo al progettista. Le norme citate - Bs 8414 e Din 4102-20 -, infatti, determinano, a seguito di prove in larga scala, comportamenti all'incendio (fire behaviour) dei sistemi di facciata, restituendo indicatori di pericolosità e prestazioni in caso di incendio che necessiteranno di una valutazione specifica da parte del progettista affinché possano essere applicati alla soluzione progettuale scelta». «Come indicato prima – continua Cancelliere -, questi documenti tecnici (le norme Din e Bs citate, nda) definiscono uno scenario di riferimento, stabiliscono l'attacco termico al sistema di facciata ed effettuano delle misure in termini di propagazione dell'incendio, temperature raggiunte, caduta di parti, restituendo una "classificazione" del comportamento all'incendio dell'elemento sottoposto a prova. Come utilizzare tale "classificazione" nel sistema di facciata oggetto di progettazione antincendio, al fine di garantire il livello di prestazione richiesto, rimane in capo al progettista».

Il progetto europeo
Lo schema di provvedimento sulla valutazione sperimentale dei requisiti antincendio delle facciate introduce, come previsto dal Dm 30 marzo 2022, norme transitorie che varranno «fino alla piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria». Il riferimento, come si accennava, è all'elaborazione di un sistema europeo per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, basato su metodologie di prove condivise. «Sin dal 2019 la Commissione europea – spiega ancora Piergiacomo Cancelliere - si è impegnata a sviluppare un sistema per classificare le prestazioni al fuoco dei sistemi di facciata. Il progetto è partito a seguito della "Call for tenders of the European commission (September 2019) - Finalisation of the European approach to assess the fire performance of facades". Il progetto è coordinato dal Rise (Research institutes of Sweden), ed al momento sembra essere orientato a configurazioni di prova in "larga scala" simili alle configurazioni proposte dalle norme Bs e Din prima citate, e dovrebbe restituire classificazioni legate alle modalità di propagazione dell'incendio, alle temperature raggiunte e alla forma e grandezza delle parti che cadono durante la prova». «Stabilita la classificazione – conclude l'ingegnere -, gli Stati membri dovranno decidere come impiegare e su quali edifici utilizzare le classificazioni individuate. Come per i prodotti da costruzione le classi di reazioni al fuoco partono dalla A e finiscono con la F e lo stato membro stabilisce per ciascun prodotto quale classe utilizzare nelle diverse attività soggette, alla stessa maniera, al termine del progetto europeo, stabilite le prestazioni di comportamento all'incendio dei sistemi di facciata, gli stati membri dovranno indicare quale classificazione impiegare in relazione, ad esempio, all'altezza dell'edificio, alle attività svolte all'interno, al contesto nel quale l'edificio è ubicato e ad altri parametri di pericolosità».

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