Progressioni economiche, nella valutazione triennale anche le esperienze in categorie differenti
Per l'Aran, ciascun ente può decidere per i dipendenti provenienti da una procedura di mobilità
Le progressioni economiche possono essere attribuite sulla base della valutazione della performance individuale del personale relativa al triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto senza distinguere, a questi fini, se la valutazione triennale si riferisce ad anni di attività lavorativa prestata in categorie differenti.
Per il personale assunto mediante procedura di mobilità, il periodo di permanenza maturato dal dipendente nella posizione economica acquisita presso l'ente di provenienza è utile ai fini del computo dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento.
Ciascun ente può valutare se, ai fini della valutazione della performance individuale del triennio che precede la data di attivazione dell'istituto, nella declinazione dei criteri attinenti all'esperienza dei dipendenti interessati nell'ambito professionale di riferimento, possa essere considerata, per i dipendenti provenienti da una procedura di mobilità, anche l'esperienza maturata presso l'amministrazione di provenienza.
Queste le ultimissime indicazioni fornite dall'Aran con i pareri CFL123 e CFL125 riguardanti le modalità applicative delle regole, contenute nell'articolo 16 del contratto del 21 maggio 2018, in materia di attribuzione della progressione economica orizzontale.
Valutazione triennale della performance individuale
L'articolo 16, comma 3, del contratto del 21 maggio 2018 ha previsto che «le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi».
Per l'Aran il triennio indicato nella disposizione non rappresenta un requisito di partecipazione ma l'inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale.
Il cambio di categoria
Ma cosa accade se la valutazione triennale si riferisce ad anni di attività lavorativa prestata in categorie differenti (ad esempio un anno con inquadramento in categoria C e due anni con inquadramento in categoria D)? L'Agenzia, con il parere CFL125, chiarisce che la disposizione contrattuale prevede che le progressioni economiche possano essere attribuite sulla base della valutazione della performance individuale del personale relativa al triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto senza distinguere, a questi fini, se la valutazione triennale si riferisce ad anni di attività lavorativa prestata in categorie differenti. Pertanto, fermo restando il possesso del requisito di 24 mesi permanenza nella posizione economica in godimento, le risultanze della valutazione non potranno che fare riferimento alle prestazioni e ai risultati effettivamente conseguiti dal dipendente nelle tre annualità di riferimento.
Il personale assunto per mobilità
Come impattano, invece, le regole contrattuali nel caso di personale assunto dall'ente mediante l'istituto della mobilità? La risposta è contenuta del parere CFL123.
La disciplina generale dell'istituto della mobilità (secondo cui il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l'ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l'ente di destinazione con gli stessi contenuti e caratteristiche e con la garanzia anche del mantenimento del trattamento giuridico ed economico già in godimento), consente di tener conto anche del periodo di permanenza maturato dal dipendente nella posizione economica acquisita presso l'ente di provenienza ai fini del computo dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento (articolo 16, comma 6). Ciascun ente, afferma l'Aran, può valutare se considerare per i dipendenti provenienti da una procedura di mobilità, ai fini della valutazione della performance individuale del triennio che precede la data di attivazione dell'istituto, nella declinazione dei criteri attinenti «all'esperienza dei dipendenti interessati nell'ambito professionale di riferimento», anche l'esperienza maturata presso l'amministrazione di provenienza.