Personale

Progressioni verticali senza laurea, rebus principio del 50% dell'accesso dall'esterno

L'orientamento applicativo dell'Aran di concerto con la Funzione pubblica e la Ragioneria dello Stato lascia qualche dubbio

di Gianluca Bertagna

Anche le progressioni verticali senza l'ordinario titolo di studio possibili grazie alla nuova tornata contrattuale devono rispettare il principio del 50% dell'accesso dall'esterno? La cristallina indicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001 posta a tutela dei principi costituzionali non avrebbe bisogno di ulteriori interpretazioni, ma il recentissimo orientamento applicativo CFC81 predisposto dall'Aran in concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato può lasciare qualche dubbio. Se tale parere si riferisce al caso delle Funzioni centrali l'analogia dell'istituto permette di trarre già delle conclusioni anche per il comparto delle Funzioni Locali sul cui contratto pende ancora via libera definitivo del Mef dopo le osservazioni mandate all'Aran (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 19 settembre).

La possibilità di attuare progressioni da una categoria all'altra – in futuro: da un'area all'altra – aggiuntive rispetto a quelle già decollate con la riscrittura dell'articolo 52, comma 1-bis, e anche in deroga al titolo di studio, era nell'aria da tempo. L'articolo 3 del Dl 80/2021 ha demandato la disciplina di questa specifica procedura ai contratti nazionali di prossima stipula, cosa che è già avvenuta in quello delle Funzioni centrali e che è possibile già vedere all'articolo 13 dell'ipotesi delle Funzioni locali il quale prevede una fase transitoria fino al 31 dicembre 2025 per la progressione di coloro che non hanno il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno. Per poter realizzare tali verticalizzazioni, però, non si può superare l'importo dello 0,55% del monte salari del 2018.

A questo punto, però, scatta una domanda fondamentale: questo è l'unico limite che scontano le nuove progressioni? E che differenze ci sono tra queste procedure straordinarie e quelle a regime?

L'Orientamento applicativo dell'Aran è molto interessante e completo perché pone chiarezza nell'esaminare da una parte le differenze tra le due procedure e dall'altra quelli che sono gli elementi comuni.

Oltre a vedere divergenze rispetto ai requisiti e ai criteri selettivi, l'Agenzia ricorda che c'è una differenza anche nel finanziamento: le progressioni a regime, infatti, sono tutte finanziate con proprie capacità assunzionali – che ricordiamo sono diverse tra Comuni, Province e Unioni di comuni - mentre le progressioni straordinarie sono finanziate dalla quota dello 0,55% prevista dalla legge 234/2021 nonché volendo, nel Ccnl delle Funzioni Centrali, dalle capacità assunzionali dell'ente. Un'ipotesi, quest'ultima, che però nella preintesa delle Funzioni locali non si rinviene.

Andando invece ad approfondire gli elementi comuni alle due procedure non c'è dubbio che entrambe le tipologie di progressioni debbano essere previste all'interno del Piano triennale dei fabbisogni di personale – ora confluito nel Piao – e che ci sia una procedura comparativa sulla base dei criteri dell'articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001.

Quello che però viene affermato al termine del parere è che, come elemento comune, «occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso dall'esterno, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l'accesso alla Pa».

Ora, poiché per gli enti locali la possibilità di finanziamento è solo con lo 0,55% del monte salari del 2018 potrebbe sembrare che le progressioni verticali senza laurea non debbano scontare il principio del 50% dell'accesso dall'esterno. Questa lettura, però desta non poche perplessità in quanto tale regola non pare debba essere condizionata dalla fonte di finanziamento, quanto semplicemente in generale dal principio costituzionale, che in effetti nella lettera dell'articolo 52, comma 1-bis, non parrebbe discriminare tra le due versioni delle progressioni di carriera.

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