Pubblico impiego, nessuna attenuante per chi fa timbrare il cartellino dai colleghi
A condizione che la motivazione della sentenza che le ha negate contenga una motivazione logica e coerente
I giudici della seconda sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 22500/2020 sanciscono che non si possono concedere le attenuanti generiche per il reato di truffa del cartellino se la motivazione della sentenza che le ha negate contiene al riguardo una motivazione logica e coerente, non affetta da manifesta illogicità.
Il caso
La Corte territoriale di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale due dipendenti della Asl erano stati ritenuti responsabili dei reati per essersi procurati un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e nei suoi accessori, ai danni della pubblica amministrazione, avendo il primo, quale coadiutore amministrativo della Asl , ceduto il proprio tesserino magnetico di identificazione personale al collega e ad altri dipendenti così facendo risultare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove, e il secondo avendo, quale assistente amministrativo della stessa Asl, timbrato il tesserino di identificazione personale di altri dipendenti e avere ceduto il proprio tesserino ad altri dipendenti che lo timbravano al suo posto, così facendo figurare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove. Gli imputati hanno fato ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle videoriprese e la mancata concessione delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena al minimo edittale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, chiarendo, per quanto riguarda l'inutilizzabilità delle videoriprese che la normativa, oltre agli scritti permette l'acquisizione anche di ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la cinematografia, la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo, senza la necessità di alcun decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari. Il Collegio, inoltre, ha precisato che in un caso precedente le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili, sicché i fotogrammi estrapolati dai filmati e inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale della inutilizzabilità. Generico anche il motivo del ricorso dell'altro imputato con cui ha contestato l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte perché non ne ha indicato l'oggetto e non sono quindi chiari i rapporti tra gli stessi.
Per quanto riguarda invece il secondo motivo di doglianza la Corte rileva che, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto è insindacabile in cassazione, manifesta illogicità non sussiste nel caso in esame, alla luce della motivazione della Corte territoriale. Se la motivazione non è affetta da manifesta illogicità è corretto il mancato riconoscimento delle attenuanti ai furbetti del cartellino.