Quiescenza, rendicontazione, partecipate e voci residuali: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incarichi a soggetti in quiescenza
Nelle decisioni più recente più recenti la Corte dei conti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale (articolo 2229 codice civile)”. Nella stessa ottica, questa sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 133 del 2023, ha concluso che «il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto n. 95/2012)», evidenziando anche che il legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse (articolo 2-bis, comma 5, del Dl 18/202; articolo 3-bis del Dl 2/2021; articolo 10 del Dl 36/2022; articolo 11, comma 3, del Dl 105/2023).
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 80/2024
Trasferimenti a rendicontazione
Nel caso di contributi a rendicontazione erogati da amministrazioni che adottano il principio di competenza finanziaria, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni. Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 40/2024
Crediti/debiti con partecipate
La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate. L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si inscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal Dlgs n. 118/2011 in quanto funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie ed è pertanto fattore non derogabile nell’ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 41/2024
Utilizzo voci residuali piano dei conti
Deve essere sottolineata l’importanza di una analitica e specifica classificazione degli accadimenti gestionali ai fini di una corretta informazione contabile funzionale al monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici, evitando il ripetuto ricorso all’utilizzo di voci residuali del piano dei conti finanziario. Come statuito dal Postulato n. 5 (Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità) contenuto nell’allegato 1 al Dlgs 118/2011, «l’adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 109/2024
Revisori, operazioni di estinzione anticipata di mutuo pregresso con nuova accensione
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel