Rateazione su avviso di accertamento esecutivo, i chiarimenti nella risoluzione del Mef
Un riscontro atteso quello che giunge dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 3 del 17 aprile 2020 in materia di rateazione delle entrate locali.
La recente legge 160/2019, a contraltare delle regole di riscossione potenziata fondate sul nuovo accertamento esecutivo, ha detto una peculiare disciplina della dilazione. Le norme contenute nei commi compresi tra i numeri 796 e 801 dell'articolo 1 della medesima legge non risultano di immediata e univoca interpretazione e disciplinano regole generali applicabili «in assenza di una apposita disciplina regolamentare».
La potestà regolamentare in materia di rateazione
La rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo è materia di competenza regolamentare che viene lasciata ampiamente nella disponibilità degli enti con l'unica eccezione prevista dal comma 797 sulla inderogabilità della «durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01».
L'analisi ministeriale va ben oltre ed evidenzia come, grazie all'articolo 52 del Dlgs 446/97, il Comune sia dotato di una facoltà di ordine generale in materia di accertamento e riscossione (di cui la dilazione è parte) che incontra solo il limite della riserva di legge costituzionale. Ne consegue che i Comuni possono disciplinare le modalità di dilazione di pagamento comprese le somme richieste con la notifica di atti impositivi. Ciò significa che è possibile disciplinare la dilazione per ogni fase di riscossione (avvisi bonari, solleciti, accertamento, ingiunzioni) ma che in merito all'avviso di accertamento esecutivo non è possibile superare le indicazioni del comma 797 in ordine alle 36 rate per importi superiori a 6000,01. Significativa in questo senso anche la precisazione secondo cui la regola vale anche quando l'istanza giunge prima della data di esecutività coincidente con la scadenza dei termini per il pagamento (termini del ricorso in caso di tributi; 60 giorni in caso di entrate patrimoniali). Una conclusione che conferma la possibilità per gli enti impositori di gestire la dilazione prima dell'affidamento in carico al riscossore esterno.
La rateazione in caso di affidamento ad Ader
Ma come si rapportano le regole della dilazione in caso di riscossione affidata ad agenzia delle entrate riscossione?
La domanda nasce dalla previsione del comma 785 secondo cui all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792 e quindi rimarrebbe esclusa tutta la disciplina della rateizzazione.
La risposta ministeriale contenuta nell'ultima parte della risoluzione evidenzia come la regola generale che governa le rateizzazioni concedibili dall'agente nazionale è l'articolo 19 del Dpr 602/73 che, come noto, prevede piani ordinari e straordinari che possono giungere a 120 rate e contempla una procedura di auto dichiarazione in ordine allo stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 60.000 euro. Il Ministero ricorda però come anche questa regola abbia la sua eccezione costituita, nel caso di specie, dall'articolo 26, comma 1 bis, del Dlgs 46/99 che consente agli enti impositori una diversa determinazione delle regole che devono essere comunicate all'agente della riscossione competente e acquistano efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
Si tratta quindi di una facoltà ulteriore che deve essere disciplinata nel regolamento con cui il Comune, nell'esercizio delle prerogative riconosciute dalla legge 160/2019, oltre a individuare le condizioni e le modalità di rateizzazione potrà stabilire che le stesse devono essere applicate anche in caso di affidamento del carico all'agente della riscossione e devono essere comunicate allo stesso almeno trenta giorni prima della trasmissione del carico da riscuotere. In questo caso la disciplina dettata dall'ente agirà come limite alle regole di rateizzazione generalmente previste dall'articolo. 19 del Dpr 602/1973.
L'esercizio della suddetta facoltà risolverebbe inoltre le problematiche che potrebbero insorgere in ordine alla disuguaglianza e alla irragionevolezza del diverso trattamento accordato alla medesima fattispecie in funzione di una diversa modalità di riscossione.
Va tuttavia segnalato che l'adeguamento da parte di Ader, soprattutto in ragione dei molteplici enti impositori e delle peculiari discipline che ognuno di essi dovesse decidere di dettare non è cosa semplice e dunque scontata.
(*) Funzionario responsabile della riscossione di ente pubblico
(**) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali università Vanvitelli e docente Anutel