Razionalizzazione delle partecipate, il parere del revisore «certifica» l'organizzazione dei controlli
Ma nella prassi c'è quando il piano dell'ente contiene misure riconducibili a «modalità di gestione dei servizi»
Le pubbliche amministrazioni debbono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. Per gli enti locali, l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel assegna la competenza in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni all'organo consiliare. Il termine per provvedere è fissato nel 31 dicembre.
Anche se nella prassi applicativa si denota un diffuso orientamento interpretativo secondo il quale, con riferimento alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, il parere dell'organo di revisione degli enti locali sarebbe necessario solo nei casi in cui il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili a previsioni di «modalità di gestione dei servizi», è, tuttavia, da ritenersi opportuno che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni siano muniti del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
La prassi operativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti evidenzia come i piani di riordino adottati dall'ente locale siano ormai momento centrale per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp (Corte conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019).
Questa progressiva mutazione del significato e del valore del piano di riordino delle partecipate è ben espressa nelle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018, laddove si precisa che «l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)».
In linea con questo orientamento il parere dell'organo di revisione può divenire un momento di verifica del grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp e, in particolare, sull'adeguatezza dell'organizzazione dei controlli posti in essere dall'ente sui propri organismi partecipati per testarne l'efficienza e l'efficacia.
In merito si precisa che l'articolo 147-quater del Dlgs 267/2000 prevede che: «1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
Attraverso tale forma di controllo l'amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi partecipati, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati "anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente».
Strategica in tale direzione risulta l'adozione, da parte dell'ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: 1) i rapporti finanziari reciproci tra ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (in questo senso Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia delibera n. 8/2021).