Rendiconto dei contributi entro il 28 febbraio, enti alla prova dell'overflow di adempimenti
Serve un intervento normativo che faccia definitivamente chiarezza
Tra i diversi articoli del Testo Unico che meriterebbero una profonda revisione, c'è sicuramente il 158, che prevede l'obbligo di presentare, all'amministrazione erogante, il rendiconto dell'utilizzo dei contributi straordinari di cui si è risultati beneficiari nell'esercizio precedente. Oggetto dell'obbligo di rendicontazione, da trasmettere entro il 28 febbraio, sono esclusivamente i contributi a carattere straordinario, vale a dire quelli finalizzati a specifici interventi, diversi dai finanziamenti, aventi carattere di continuità erogati per il generale funzionamento dell'ente. Il mancato rispetto del termine comporta l'obbligo di restituzione del contributo assegnato.
Considerato che di fatto ormai quasi tutti i contributi straordinari sono erogati previa rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate, c'è la tendenza a ritenere la scadenza del 28 febbraio "assorbita" dal rispetto delle modalità di rendicontazione disciplinate dalle norme o dai provvedimenti che assegnano i contributi stessi.
Prossimi alla scadenza, molti enti si stanno interrogando circa la necessità di adempiere all'ennesimo obbligo rendicontazione, che tra l'altro non prevede un format predefinito o un canale dedicato, in particolare per quei contributi che devono essere rendicontati attraverso specifici portali quale quello della Banca dati della Pubblica Amministrazione (Bdap-Mop) o in Regis o ancora su PADigitale2026. Sull'onda della semplificazione e nel tentativo di evitare duplicazioni e inutili appesantimenti dell'attività, verrebbe da ritenere che, almeno per quei contributi soggetti a rendicontazione periodica sulle piattaforme nazionali dedicate, l'obbligo non sussista. Queste sono anche le indicazioni pervenute in via informale dai vari ministeri in relazione ai fondi Pnrr.
L'articolo 158 però è ancora in vigore, lo ha ribadito il legislatore stesso quando ne ha espressamente previsto la non applicazione. É accaduto ad esempio per i contributi assegnati per far fronte alla pandemia o per gli aumenti energetici. L'articolo 112-bis, comma 4, del Dl n. 104 del 2020 aveva disposto per l'anno 2020 la disapplicazione dell'articolo 158 del Tuel in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ugualmente l'articolo 5, comma 6-ter del Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), esonera per l'anno 2022 gli enti locali dall'obbligo di rendiconto i contributi ricevuti per legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas).
Ce lo ricorda anche la Corte dei conti che, all'interno del questionario al rendiconto, chiede puntualmente di verificare l'avvenuto rispetto dei termini perentori e delle modalità di rendicontazione e, in caso di mancato o tardivo adempimento, di attestare se il contributo è stato restituito.
A confondere definitivamente gli enti è da ultimo arrivato il «Manuale delle procedure di controllo dei contributi agli investimenti della finanza locale», approvato con provvedimento del Direttore Centrale per la Finanza Locale del ministero dell'Interno 19 dicembre 2022, che rappresenta una guida per i vari contributi erogati in forza di diverse norme di finanziamento. Il ministero riepiloga quelli per i quali sussiste l'obbligo di trasmettere il rendiconto entro il 28 febbraio in base all'articolo 158 del Tuel, ovvero:
• Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex legge 205/2017, limitatamente all'annualità 2020;
• Contributo per le opere pubbliche ex comma 277 legge 205/2017 a favore dei Comuni sciolti ex articolo 143 del Tuel;
• Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex legge 145/2018. Per questi il Manuale precisa che «I comuni destinatari dei contributi, sono obbligati a rispettare gli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e agli adempimenti di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi»;
• Contributi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex commi 29 legge 160/2019 assegnati per gli anni 2020-2024;
• Contributi alla progettazione definitiva ed esecutiva ex legge 160/2019;
• contributi ai Comuni di popolazione inferiore a 1.000 abitanti assegnati ai sensi dell'articolo 30, comma 14, del Dl 34/2019;
mentre non sussiste l'obbligo di rendicontazione per:
• contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio assegnati ai sensi della legge 205/2017 relativi agli anni 2018-2019;
• contributi assegnati ai comuni fino a 20.000 ab ai sensi dei commi 107 e seguenti della legge 205/2017;
contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per le annualità 2022 e 2023 ai sensi della legge 234/2021, comma 407.
Non è chiaro, infine, se i contributi confluiti nel Pnrr (nativi o non) siano soggetti alle medesime regole ovvero prevalgano le specifiche disposizioni impartite dal ministero stesso in merito al Piano.
La "sburocratizzazione" tanto invocata deve necessariamente passare per uno snellimento delle procedure e degli adempimenti. Bisogna evitare che questi diventino il fine e non il mezzo per raggiungere gli obiettivi e, anche per questo, è assolutamente necessario un intervento normativo che faccia definitivamente chiarezza, abrogando l'obbligo e assorbendolo nell'ambito delle specifiche rendicontazioni già previste.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel