Responsabile anticorruzione nell'ufficio disciplinare ma solo se collegiale
Il Rpct ha un ruolo preventivo, mentre quello dell'Upd è di accertare illeciti disciplinare e irrogare le sanzioni
La revisione del 2016 alla legge anticorruzione se per un verso ha unificato in capo a un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'altro ha distinto il ruolo di detto responsabile unico da quello di componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Con riguardo a questo secondo aspetto secondo la Corte di cassazione, sentenza n. 15239/2021, la nuova disciplina certamente comporta una differenziazione dei due uffici, ma non indica affatto una loro totale incompatibilità. Anzi nel rimarcare la necessaria differenza che esiste tra ufficio del Rpct e dell'Upd la normativa non ha escluso la possibilità che il primo sia anche componente del secondo. Ne deriva che qualora il suddetto ufficio disciplinare abbia una composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno solo perché ne fa parte anche il Rpct che oltre al ruolo di segnalare all'organo politico e a quello di valutazione le disfunzioni generali in tema di anticorruzione, ha anche quello di indicare all'Upd i nominativi precisi dei dipendenti che hanno violato le misure precauzionali.
Rpct "timoniere" della buona amministrazione
Il ruolo primario del responsabile anticorruzione è squisitamente preventivo. Il ruolo e le funzioni dell'Upd si concentrano invece sull'accertamento dell'illecito disciplinare e sull'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Alcuni orientamenti hanno rilevato il rischio dello svolgimento inefficiente, se contestuale, delle funzioni in questione: il responsabile anticorruzione non deve essere visto da colleghi e collaboratori come un "persecutore" quanto piuttosto come il "timoniere" della sana amministrazione.
No a soluzioni "ortodosse"
Secondo la Cassazione da un lato il legislatore sembra suggerire l'inopportunità del contemporaneo svolgimento di entrambe le funzioni; dall'altro lato la situazione strutturale di alcune amministrazioni induce a considerare soluzioni meno "ortodosse". È infatti emerso che in alcuni casi tenere distinte le figure del Rpct e di membro dell' Upd può risultare sostanzialmente inapplicabile in ragione dell'assetto organizzativo o delle ridotte dimensioni di alcune Pa. Una situazione di universale incompatibilità tra le due funzioni è quindi da escludersi nei casi in cui l'Upd sia collegiale; proprio come in quei Comuni nei quali il segretario generale svolge il ruolo di Rpct e insieme di componente dell'Upd. La situazione è più delicata l'addove l'Upd è un organo monocratico. In questo caso può effettivamente presentarsi un potenziale conflitto di interessi tra il soggetto segnalante (Rpct) e il soggetto che è chiamato a valutare le infrazioni disciplinari (Upd). E questo va evitato.