Responsabilità per danno, l'ente locale può assicurare i dipendenti per colpa lieve
La Corte dei conti della Sardegna ha esaminato il caso dei «verificatori interni» dei progetti
L'ente locale può accollarsi gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori interni nell'ipotesi di danno prodotto con colpa lieve. Lo afferma la sezione per la Sardegna della Corte dei conti con la deliberazione n. 6 del 26 gennaio.
Il quesito
È stato chiesto alla sezione quale sia la disciplina applicabile nei confronti dei «verificatori interni» in ordine alla possibilità di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale contro i danni causati a terzi dall'attività di verifica dei progetti, con imputazione dell'onere a carico del quadro economico dell'opera o comunque della stazione appaltante.
La figura è prevista dall'articolo 26 del Codice degli appalti, che per i contratti relativi ai lavori impone alla stazione appaltante di verificare, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, la conformità del progetto esecutivo o definitivo, rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. L'attività di verifica è effettuata da soggetti esterni accreditati per lavori di importo rilevante mentre per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria viene effettuata dagli uffici tecnici degli enti o dal Rup.
La responsabilità
Presupposto il generale interesse giuridicamente rilevante in capo all'amministrazione rispetto alla stipula di contratti di assicurazione a copertura dei propri agenti, la sezione Sardegna ricorda che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, mentre sarebbe priva di giustificazione e causativa di danno erariale l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che quindi non rappresentano un rischio.
Per gli enti locali la regola generale è quella della responsabilità diretta del dipendente che è chiamato a rispondere per i danni causati con azioni (atti o attività) o omissioni (inerzie o ritardi). A questa responsabilità si affianca quella diretta e solidale dell'amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale non vale la limitazione al dolo e alla colpa grave. Nel caso di colpa lieve dell'agente risponde unicamente l'amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra nel patrimonio dell'ente causandone il depauperamento. Nel caso di dolo o colpa grave l'amministrazione e il dipendente rispondono solidalmente.
Il caso
La questione posta ai magistrati contabili riguarda la fattispecie della polizza assicurativa, da stipulare con oneri a carico dell'ente, per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti "verificatori". Partendo dal presupposto che la regola generale è quella della responsabilità diretta del lavoratore pubblico, la Corte rileva in primo luogo che la possibilità per l'amministrazione di farsi carico delle spese connesse all'assicurazione viene ad assumere il carattere di norma eccezionale e quindi vige il divieto di estensione analogica, per cui l'attività non può per esempio essere assimilata a quella degli incaricati della progettazione.
La sezione quindi segnala un «alternativo percorso giuridico che rimette alla facoltà dell'ente la possibilità di concludere simili polizze», che fa perno sulla contrattazione collettiva nazionale e in particolare sull'articolo 43 del contratto del 14 settembre 2000, che impegna gli enti ad assumere le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave; sull'articolo 8 del medesimo contratto, relativo agli incaricati di posizioni organizzative; e sull'articolo 38 del contratto della dirigenza. Clausole che spingono la sezione a valutare in termini positivi la facoltà per l'ente locale di accollarsi gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori interni, limitatamente all'ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve.