Revoca del revisore dei conti, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario
È espressione di una potestà privatistica riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali
La revoca del revisore contabile dell’ente locale è espressione di una potestà privatistica riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali, per cui ogni controversia è rimessa alla cognizione del giudice ordinario. Lo afferma la sezione di Lecce del Tar Puglia con la sentenza n. 1025/2024.
Gli orientamenti
Un revisore dei conti ha impugnato la deliberazione con cui il consiglio comunale ha revocato il proprio incarico, in quanto sarebbe stato gravemente inadempiente...
Obblighi di pubblicazione di debiti e imprese creditrici delle Pa: il monito dell’Anac
di Andrea Bufarale - Rubrica a cura di Anutel