Revoca del revisore dei conti, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario
È espressione di una potestà privatistica riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali
La revoca del revisore contabile dell’ente locale è espressione di una potestà privatistica riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali, per cui ogni controversia è rimessa alla cognizione del giudice ordinario. Lo afferma la sezione di Lecce del Tar Puglia con la sentenza n. 1025/2024.
Gli orientamenti
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