Fisco e contabilità

Ripiano del disavanzo, le regole Covid non si applicano al riaccertamento straordinario dei residui

Il chiarimento arriva dalla Commissione Arconet che detta le istruzioni operative per applicare correttamente la novità del decreto «Cura Italia»

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La norma del Dl 18/2020 sui benefici derivanti dal maggior ripiano del disavanzo non è applicabile al riaccertamento straordinario dei residui. L'importante chiarimento, utile a responsabili finanziari e revisori, arriva dalla Commissione Arconet, con la Faq n. 40 del 1° luglio, che detta le istruzioni operative per applicare correttamente la novità del decreto «Cura Italia» (dall'articolo 111, comma 4-bis, del Dl 18/2020).

La disposizione, inserita fra le misure post Covid-19, prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».

Nello specifico, con il quesito si chiede se il «disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio» deve intendersi riferito solo a quello determinato nell'esercizio precedente oppure a quello complessivamente determinato, con riferimento anche a tutti gli esercizi precedenti considerati nel piano del rientro.
La legge, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, spiega la Commissione, indica l'importo coperto nel corso dell'esercizio precedente, al fine di consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione o della sua variazione, di applicare a titolo «Ripiano disavanzo» un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.

Le somme recuperabili però sono solo, secondo la norma, quelle riferibili ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della disposizione pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. In altre parole, solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.

La novità, conclude Arconet, non si applicherebbe dunque al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui disciplinato dall'articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011, che non è correlato a un piano di rientro. L'interpretazione da parte della Commissione crea comunque situazioni disomogenee fra gli enti impegnati in azioni finalizzate al rientro dei propri disavanzi di amministrazione.

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