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Risarcibilità del danno all'immagine, contrasto tra sezioni della Corte dei conti

Solo in caso di delitti contro la Pa ma l'assenteismo ne è sempre causa anche senza sentenza di condanna del dipendente

di Amedeo Di Filippo

Il danno all'immagine si produce solo in caso di delitti contro la Pa, ma l'assenteismo ne è sempre causa anche quando non c'è una sentenza di condanna del dipendente. Singolare corto circuito tra le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti del Lazio e della Sardegna che, con le sentenze n. 305 e n. 64 dell'11 maggio, hanno assunto decisioni e sono arrivate a conclusioni apparentemente contrastanti.

Danno all'immagine e reati contro la Pa
Il caso sottoposto alla sezione giurisdizionale per il Lazio concerne un'ipotesi di danno all'immagine contestato a un agente della Polizia di Stato connesso alla condanna, con sentenza passata in giudicato, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico della banca nazionale dati. L'esito del giudizio è favorevole al convenuto in quanto la sezione condivide l'orientamento interpretativo che limita l'azionabilità del danno di immagine ai soli delitti contro la pubblica amministrazione. Diversi gli elementi favorevoli a questa interpretazione. Il primo è contenuto nell'articolo 17, comma 30-ter, del Dl 78/2009, che impone alle procure della Corte dei conti di esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 97/2001, ora abrogato, secondo cui la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la Pa è comunicata al procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Il secondo elemento attiene alla natura della risarcibilità del danno d'immagine, prima configurabile senza alcun limite, poi delimitata dal citato comma 30-ter dell'articolo 17, che ha posto una limitazione oggettiva ritenuta non arbitraria dalla Corte costituzionale e suffragata dalle sezioni riunite in sede nomofilattica.
Come terzo elemento i magistrati contabili richiamano l'articolo 20 della legge 124/2015 che ha delegato il Governo a riordinare e ridefinire la disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi davanti alla Corte dei conti, che non contiene alcun riferimento ad un'innovazione della disciplina sostanziale e meno che meno all'estensione della risarcibilità del danno all'immagine, né tale orientamento emerge dai lavori preparatori o dalla relazione illustrativa. Il quarto considera che quando il legislatore ha voluto specificatamente prevedere delle ipotesi settoriali di danno all'immagine che vanno oltre i limiti di cui all'articolo 17, comma 30-ter, lo ha fatto attraverso l'introduzione di specifiche norme. I quattro elementi inducono a concludere che la risarcibilità del danno d'immagine rimane circoscritta alle ipotesi di reati contro la Pa, frutto di un'interpretazione coerente con la natura stessa di un danno all'immagine subito da un ente pubblico che, per essere risarcibile, deve superare una soglia minima di lesività del bene protetto e può verificarsi proprio a seguito dei reati contro caratterizzati da particolare gravità e dalla evidente compromissione di valori costituzionalmente protetti.

Danno all'immagine e assenteismo
La sezione Sardegna giudica un dipendente licenziato in seguito a reiterate assenze dal lavoro giustificate con la produzione di certificazioni mediche false, al quale si contesta un danno erariale e all'immagine a carico dell'ente di appartenenza. Nel discutere del merito della causa, i magistrati contabili partono anch'essi dall'articolo 17, comma 30-ter, del Dl 78/2009, che ha circoscritto l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo ai delitti contro la Pa. Ricordano però che rimangono diversamente normate le speciali fattispecie in cui il danno all'immagine è stato espressamente previsto, quali quella regolata dall'articolo 55-quinquies del Dlgs 165/2001, che sanziona direttamente le condotte di assenteismo e che, in quanto tale, fa eccezione alla disciplina organica della materia. Si tratta, si legge nella sentenza, di una norma "speciale", caratterizzata da un'indubbia "torsione sanzionatoria", in quanto volta ad apprestare un sistema "punitivo" con effetti di deterrenza e prevenzione, ricollegando ad esso l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto e all'immagine) derivatone a carico della Pa. Da questo deriva che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 55-quinquies, si prescinde dai requisiti di cui all'articolo 17, comma 30-ter, in quanto non viene richiesto l'accertamento con sentenza definitiva della ricorrenza della fattispecie delittuosa lesiva dell'immagine. Si tratta dunque di una eccezione alla regola generale, in quanto l'articolo 55-quinquies rappresenta una specifica previsione volta a sanzionare la particolare fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, tanto da ricollegare ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno all'immagine subito dalla Pa.

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