Progettazione

Rischio incendi nelle scuole, ecco a cosa serve il decreto del ministero dell'Interno

Il Dm non concede proroghe, ma prende atto di una diffusa arretratezza sulla sicurezza antincendio e fornisce agli enti «indicazioni programmatiche prioritarie»

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto firmato dai ministri dell'Interno e dell'Istruzione (Dm 21 marzo 2018), contenente indicazioni programmatiche per l'adeguamento di scuole e asili nido alla normativa antincendio. Il regolamento prende atto del termine, ormai scaduto, del 31 dicembre 2017. Data entro la quale le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado avrebbero dovuto trovarsi in regola con gli adempimenti fissati dalla normativa antincendio. Entro la medesima scadenza anche gli asili nido avrebbero dovuto completare una prima serie di adeguamenti. Ad oggi le strutture da mettere a norma, nonostante le tante proroghe succedutesi negli anni, sono ancora tante. Secondo il rapporto "Ecosistema scuola" di Legambiente, presentato lo scorso ottobre (i dati fanno riferimento al 2016), gli edifici scolastici privi di certificazione antincendio sarebbero circa il 52 per cento.

In questo quadro, il decreto 21 marzo 2018, pur non introducendo alcuna proroga, prende atto della situazione e ordina le prescrizioni normative esistenti in «indicazioni programmatiche prioritarie» utili per gli adeguamenti. Più in particolare, i contenuti delle regole tecniche verticali di scuole e asili nido (Dm 26 agosto 1992 per le scuole e Dm 16 luglio 2014 per i nidi), vengono divisi per ordine di priorità, in modo da individuare le prescrizioni da attuare con maggiore urgenza rispetto ad altre. In questo quadro, le indicazioni programmatiche contenute nel decreto - come sottolinea una nota dell'Anci del 30 marzo - «potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto». Il decreto è anche uno strumento utile per i dirigenti scolastici, che potranno seguirlo per orientarsi nel percorso da compiere in vista del traguardo del completo adeguamento delle strutture.

Nonostante siano state fornite indicazioni programmatiche per gli adeguamenti (non essendo contenuta nel decreto alcuna proroga che abbia provveduto ad allontanare la scadenza del 31 dicembre 2017) le strutture che fino ad ora non hanno provveduto a mettersi in regola restano comunque fuori norma. Il decreto 21 marzo 2018 non fissa neanche scadenze entro le quali dover mettere in atto un ciclo di adeguamenti, come era accaduto con il decreto 12 maggio 2016. Quest'ultimo aveva introdotto un piano di adeguamento in step per le scuole (anch'esso scaduto), con cicli da concludere entro dei termini prefissati.

Restano fermi gli obblighi che riguardano la presentazione della Scia antincendio e dell'eventuale valutazione del progetto (necessaria per le scuole con più di 150 persone presenti e per tutti gli asili nido con più di 30 presenze). Se la scuola non è in regola con la Scia e con la valutazione di progetto (se dovuta) non può, comunque, essere considerata a norma. Sia per le scuole che per gli asili nido, restano da rispettare le norme contenute nel testo unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08). Per le scuole, gli adeguamenti possono anche essere realizzati seguendo le norme prestazionali inserite all'interno del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (decreto del ministero dell'Interno 3 agosto 2015), integrate con la nuova normativa per gli edifici scolastici (Dm 7 agosto 2017). In tal caso, si può tenere comunque conto delle indicazioni programmatiche stabilite dal Dm 21 marzo, anche se riferite al vecchio decreto del 1992.

I tre gradi di priorità per le scuole
Il primo livello di priorità delle indicazioni programmatiche per le scuole - che non vale per gli asili nido che hanno una normativa a sé - comprende un primo gruppo di prescrizioni contenute nella regola tecnica (decreto 16 agosto 1992). Dunque, ha massimo grado di urgenza l'installazione di: un sistema di allarme che permetta di mettere in allerta gli occupanti in caso di pericolo, un impianto di illuminazione di sicurezza alimentato da una sorgente distinta da quella ordinaria, e un impianto di allarme e di diffusione sonora. Nello stesso livello di priorità sono comprese l'installazione di estintori adeguati (almeno uno ogni 200 metri quadri e minimo due per piano, dice la normativa) e tutte le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza. Massima priorità anche per l'organizzazione di un'adeguata gestione della sicurezza.

Il secondo livello di priorità riguarda un altro gruppo di prescrizioni contenute nel Dm del 1992. In particolare si tratta di tutte le misure di prevenzione e protezione che riguardano alcuni spazi a rischio specifico, come: i depositi, i laboratori, le mense, i luoghi suscettibili di particolare affollamento (auditori, le aule magne, sale per rappresentazioni, etc..). Al secondo ordine di priorità vi è anche l'installazione degli impianti di rivelazione automatica d'incendio. Il terzo ordine di priorità include tutto ciò che non è compreso nei primi due livelli.

Gli asili nido
Per gli asili nido la questione è un po' più intricata perché il decreto 21 marzo 2018 va a impattare su una sola delle scadenze di un percorso di adeguamento in fasi delineato dalla regola tecnica del 2014 (dm 16 luglio). La regola tecnica fissa infatti tre termini per altrettanti gruppi di adempimenti. Per effetto dell'ultimo Milleproroghe la prima scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2017, mentre il termine intermedio e quello finale del piano in tre fasi risultano differiti rispettivamente al 7 ottobre 2019 e al 7 ottobre 2022. Il decreto 21 marzo 2018 dà indicazioni programmatiche anche per gli asili, definendo un ordine di priorità solo per quegli adempimenti che dovevano essere realizzati entro il 31 dicembre 2017. Anche in questo caso, in analogia con le scuole, non ci sono proroghe. Al primo ordine di priorità il decreto inserisce l'installazione di: impianti di sicurezza e di allarme, estintori portatili e allarme acustico. Massimo livello di priorità anche per la segnaletica di sicurezza e per la messa in atto di un'adeguata organizzazione e gestione della sicurezza. Al secondo livello di priorità ci sono l'installazione dell'impianto di rivelazione, la messa a norma degli impianti elettrici e tutte le prescrizioni che riguardano la possibilità di sezionare, in caso di emergenza, gli impianti elettrici ed elettronici. Nel terzo livello ricadono tutti gli adeguamenti che dovevano essere realizzati entro il 31 dicembre 2017, non ricompresi nei primi due gradi di priorità.

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