Fisco e contabilità

Riscossione, la Ctp Pisa conferma lo spostamento dei termini di decadenza degli atti

Le disposizioni emergenziali emanate dal Legislatore nel 2020 hanno determinato lo slittamento di 85 giorni

di Nicola Tonveronachi e Gabriele Nardi

Le disposizioni emergenziali emanate dal Legislatore nel 2020 hanno determinato lo spostamento di 85 giorni di tutti i termini decadenziali. Sul punto anche la giurisprudenza di merito sta confermando l'impostazione già pubblicata in precedenti occasioni.

Infatti, la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con la sentenza n. 242/2022, ha respinto un ricorso in merito ad avvisi di accertamento Tari per gli anni da 2015 a 2019 notificati, a parere del ricorrente, oltre i termini ordinari ma entro i termini prorogati.

La sntenza dei giudici pisani, tra le prime a livello nazionale emanate sull'argomento, rappresenta un'importante conferma su tre fronti:
1. sull'effettiva portata degli 85 giorni di sospensione dell'attività accertativa disposta dall'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 durante la fase più acuta dell'emergenza epidemiologica in atto, che come già precisato dagli scriventi in precedenti occasioni, e come confermato anche dalla gran parte della dottrina (sul punto, la Nota Ifel del 22 giugno 2020 e la circolare 6 maggio 2020 n. 11/E dell'agenzia delle Entrate), trova applicazione anche sui termini decadenziali delle annualità successive rispetto all'annualità che ordinariamente sarebbe andata in decadenza al 31 dicembre 2020;
2. sulla scissione della notificazione a mezzo posta per gli atti tributari (nel caso di specie l'atto è stato depositato alle poste il 19 marzo 2021 e consegnato al contribuente il 29 marzo 2021);
3. sulla tassabilità degli immobili adibiti a garage.
La sospensione trova quindi applicazione per tutti i termini che erano in corso e pendenti a quel tempo.

Fatto
Il contribuente opponeva ricorso innanzi alla Ctp di Pisa, oltre che per la motivazione già citata, anche per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e per difetto di presupposto impositivo per quanto riguarda un locale adibito a garage, privo di collegamento alle utenze.
I giudici hanno respinto il ricorso del contribuente, accogliendo solamente l'annullamento dell'avviso di accertamento dell'anno 2014, come peraltro già asserito dal Comune resistente che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per tale annualità, essendo stato notificato oltre i termini.
La Commissione tributaria ha ritenuto applicabile lo spostamento dei termini decadenziali al 25 marzo 2021, per cui la notifica dell'avviso risulta correttamente effettuata nei termini essendo stata consegnata al servizio postale in data 19 marzo 2021 (in applicazione del principio di "scissione" della notificazione).
Con riguardo alla tassazione dell'immobile adibito a garage, i giudici hanno confermato l'assoggettamento a tassa del locale, richiamando la sentenza n. 23058/2019 della Cassazione, la quale aveva statuito che i locali adibiti a cantina o garages, seppur privi di utenze, rimangono suscettibili di produrre rifiuti, salvo che il contribuente non provi che vi siano le condizioni per poter beneficiare dell'esenzione. Nel caso di specie, sulla base della documentazione fornita, l'immobile non risulta inutilizzabile, cosìcchè i Giudici non hanno riscontrato elementi tali da poter accogliere la doglianza, tra l'altro respingendo anche l'eccezione sul difetto di motivazione, facendo leva sul fatto che il ricorrente ha contestato nel dettaglio gli avvisi di accertamento, per cui risulta aver ben compreso il contenuto degli stessi.

Effetti della sentenza
Come affermato in precedenza, la sentenza della Ctp di Pisa assume un'importanza fondamentale nell'attività di riscossione posta in essere dagli Uffici Entrate degli enti, fornendo l'attesa conferma anche da parte della giurisprudenza (seppur ancora a livello di Commissione tributaria provinciale), sull'effettiva applicazione della disposizione emergenziale introdotta dal "Decreto Cura Italia" (Dl 18/2020).
La sentenza porterà senz'altro a dirimere molti dei contenziosi che si sono registrati a seguito dell'utilizzo, da parte degli enti, degli ulteriori 85 giorni di tempo per poter effettuare la notifica degli atti di accertamento in "deroga" al termine ordinario di decadenza di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, ovverosia «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
Si ricorda che il termine ordinario del 31 dicembre, o quello postergato di 85 giorni, per poter essere rispettato, occorre che entro tale data l'atto debba essere consegnato al servizio postale nel rispetto del cd. principio della «scissione della notifica», secondo lui un atto risulta notificato per il notificante alla data di consegna al soggetto che cura l'attività di recapito del plico (servizio postale), mentre per il destinatario alla data di arrivo del plico (articolo 149 del Codice di procedura civile e Cassazione, sentenza a Sezioni unite n. 40543/2021 e, tra le altre, sentenze nn. 10160/2020, 3091/2019, 33277/2019).
La Sentenza inoltre chiarisce che la sospensione de Dl 18/2020 si applica a tutte le annualità, anche quelle successive rispetto a quella che va in decadenza al ordinariamente al 31 dicembre 2020.

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