Salario accessorio, compensazioni sui fondi «errati» ma solo con risparmi effettivi
La Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 66/2020, torna sulla delicata questione del recupero delle somme del trattamento accessorio a valere sui fondi delle risorse decentrate degli anni successivi. I magistrati contabili si soffermano, soprattutto, sulla possibilità di compensare le somme con le quote destinate ad assunzioni a tempo indeterminato fornendo un quadro completo anche delle regole del turn over.
Le regole per gestire gli errori
L'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001 e l'articolo 4 del Dl 16/2014 individuano una particolare modalità di gestione degli "errori" nella gestione del fondo del trattamento accessorio, in particolare allorquando si crei un superamento del vincolo finanziario, ovvero quando l'ente abbia stanziato più somme di quelle che avrebbe effettivamente potuto nel rispetto dei vincoli contrattuali e di legge. Il sistema prevede, in sintesi, la possibilità di recuperare gli errori sui fondi degli anni successivi in pari annualità rispetto agli anni in cui vi è stato lo sforamento. Per gli enti locali, inoltre, è possibile a determinate condizioni, spalmare il recupero allungando il periodo di ulteriori cinque anni, fermo restando che non è mai possibile scalfire, annualmente, più del 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Due forme di compensazione
In aggiunta a questa soluzione, vi sono altre due strade a disposizione degli enti. La prima prevede la possibilità di compensare il recupero con gli eventuali risparmi che derivano dai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16 del Dl 98/2011. La seconda, invece, concede alle amministrazioni di rinunciare a quote di turn over e destinare queste somme alla compensazione del recupero. Ed è proprio su quest'ultima situazione prevista dall'articolo 1, comma 226 della legge 208/2015 che si concentra il parere della Corte dei conti del Veneto in risposta a un ente che ha chiesto come di fatto conteggiare nel concreto le rinunce alle assunzioni. Nel richiamare anche la deliberazione n. 82/2017 della Sezione Liguria, i magistrati contabili sottolineano come il risparmio finanziario utilizzato dagli enti debba essere reale e non fittizio. L'effettività del recupero finanziario deve essere, altresì, garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over.
Le regole del turn over
Nella deliberazione, inoltre, si fornisce agli enti la corretta procedura per la quantificazione delle capacità assunzionali. Il punto di partenza è la determinazione del turn over tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale sulla spesa dei cessati dell'anno precedente e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali, rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il quinquennio successivo alla maturazione. Va da ultimo ricordato, che alla luce del Dl 4/2019 è possibile conteggiare, per il solo triennio 2019/2021 anche la spesa dei cessati dell'anno in corso.
La delibera della Corte dei conti Veneto n. 66/2020