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Scioglimento del consiglio legittimo anche se le dimissioni dei membri sono state presentate con protocolli diversi

La circostanza del doppio protocollo è del tutto casuale e imputabile al sistema informatico

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di Amedeo Di Filippo

Il fatto che più della metà dei consiglieri comunali si siano contemporaneamente presentati al protocollo per rassegnare le dimissioni è sufficiente a legittimare lo scioglimento del consiglio, non rilevando, qualora le dimissioni siano presentate su fogli separati, che nella sequenza numerica dei protocolli di ricezione vi sia un intervallo dovuto all'acquisizione di un atto di contenuto diverso. Lo afferma il Tar Campania con la sentenza n. 6004/2021.

Il caso
Nove consiglieri comunali su sedici hanno rassegnato le dimissioni, riducendo la composizione del consiglio a sette consiglieri oltre al sindaco. Il prefetto ha quindi sospeso il consiglio, nominato il commissario straordinario e proposto al ministero dell'interno lo scioglimento, che ha conseguentemente provveduto. I consiglieri non dimissionari hanno impugnato gli atti, argomentando che le dimissioni sarebbero prive della contestualità richiesta dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del Tuel in quanto assunte al protocollo non in sequenza ma in due momenti (e con due protocolli) diversi, per cui il prefetto avrebbe dovuto invitare il Comune ad attivare la procedura della surroga dei consiglieri dimissionari, trattandosi di decadenza dalla carica.

La contestualità
Il Tar Campania ha dichiarato infondato il ricorso, a ragione del fatto che la circostanza del doppio protocollo, del tutto casuale e imputabile al sistema informatico, non neutralizza la contestualità nella presentazione delle dimissioni, la quale si fonda essenzialmente sul fatto che le stesse sono avvenute con atti separati ma tutti espressi nella stessa data e nella stessa ora. Conta, infatti, la circostanza che i consiglieri si siano contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente per rassegnare le dimissioni, di per sé determinante e sufficiente per rientrare nell'ipotesi contemplata dall'articolo 141 del Tuel.

Le dimissioni
Per suffragare la propria tesi i giudici campani evidenziano le differenze tra la previsione dell'articolo 38, comma 8, del Tuel, in materia di dimissioni dalla carica del singolo consigliere, e quella di cui all'articolo 141, che regola le dimissioni della maggioranza dei consiglieri con effetto dissolutorio del consiglio comunale. Nel primo caso si richiede che le dimissioni siano presentate «personalmente» e «assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione». Le dimissioni del singolo consigliere, essendo riconducibili a scelte personali e/o politiche, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Nel secondo la norma invece richiede due presupposti: quello oggettivo della contestualità e quello soggettivo della «metà più uno dei membri assegnati». E la contestualità non viene meno qualora le dimissioni siano presentate con atti separati, dovendosi solo garantirsi la contemporanea presentazione di tali atti al protocollo dell'ente. La non assimilabilità tra le due tipologie si spiega perché le dimissioni collettive rispondono al preciso obiettivo di provocare lo scioglimento del consiglio comunale, mentre le dimissioni del singolo esprimono solo l'intento di abbandonare la carica.

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