Senza relazione di fine mandato indennità ridotta per segretario e responsabile finanziario
Con la deliberazione SRCCAM/15/2019/VSG, la Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania ha ribadito e rimarcato il ruolo fondamentale della Relazione di fine mandato degli organi elettivi, che costituisce un fondamentale momento amministrativo gestionale.
In particolare, la disciplina in materia di Relazione di fine mandato attua il principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della Legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
La normativa si inscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori, nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.
La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'Ente.
Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l'articolo 4 del Dlgs 149/2011 – come novellato dall'articolo 11, DL 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 – ha introdotto l'obbligo, per i Presidenti delle province e per i Sindaci dei comuni, di redigere una Relazione di fine mandato, secondo lo schema tipo individuato dal Decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013 – pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013 – assunto d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali, ex art. 3 Dlgs 281/1997, e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riguardo a: sistema ed esiti dei controlli interni; eventuali rilievi della Corte dei conti; azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; situazione finanziaria e patrimoniale, con evidenziazione delle carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 Cc, ed indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; azioni intraprese a fini di contenimento della spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche adoperando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
La disciplina normativa, pertanto, come richiama la Corte, attribuisce tale importanza alla Relazione di fine mandato da avere predisposto, per la sua omissione, un cogente apparato sanzionatorio. In particolare, in caso di scadenza ordinaria della consiliatura, la relazione di fine mandato dev'essere redatta dal responsabile del servizio finanziario, o dal segretario generale, e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Entro e non oltre i quindici giorni successivi alla sottoscrizione della Relazione di fine mandato, la stessa dev'essere certificata dall'organo di revisione dell'Ente locale e, nei tre giorni successivi, Relazione e Certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, effettuata dall'organo di revisione dell'Ente locale, la Relazione dev'essere pubblicata con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sul sito istituzionale della provincia o del comune, da parte del Presidente della provincia o del Sindaco.
Nel caso, invece, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della Relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la Relazione e la Certificazione sono trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ex art. 4, comma 3, Dlgs 149/2011. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la Relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Non quindi un mero adempimento formale, ma la cartina di tornasole dell'attività amministrativa e gestionale svolta, in ossequio ai principi di legalità e trasparenza, necessari al controllo democratico da parte degli elettori.