Amministratori

Servizio farmaceutico, mano libera dei Comuni nella pianificazione

L'ente detiene una potestà ampiamente discrezionale in ordine alla pianificazione

di Amedeo Di Filippo

Il Comune detiene una potestà ampiamente discrezionale in ordine alla pianificazione del servizio farmaceutico reso sul suo territorio e questo potere-dovere si estende alla previsione del numero delle farmacie e del loro incremento, alla individuazione delle sedi e dei rispettivi bacini d'utenza e agli eventuali trasferimenti al fine di garantire una omogenea diffusione del servizio sull'intero territorio a tutela del diritto alla salute degli utenti. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5016/2023.

Il fatto
Un farmacista titolare di sede farmaceutica impugna la delibera con cui il comune ha approvato la revisione del numero di farmacie, chiedendo di vedersi riconosciuta la giusta perimetrazione della propria sede che è in contrasto con la pianta organica approvata dalla giunta regionale. Il Tar accoglie il ricorso e il Comune oppone appello. La terza sezione del Consiglio di Stato ha in un primo momento accolto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata e poi lo dichiara fondato.

La competenza comunale
È interessante evidenziare le conclusioni cui approda il Consiglio di Stato nella valutazione di merito della vicenda, relativa al potere e alla competenza del comune di intervenire a modificare la perimetrazione delle farmacie in relazione alla programmazione regionale. Affermano i giudici, in linea con la tesi sostenuta dal Tar, che il Comune «conserva una potestà ampiamente discrezionale in ordine alla pianificazione del servizio farmaceutico reso sul suo territorio, anche con riferimento agli specifici bacini di utenza delle varie farmacie». Le disposizioni legislative vigenti prima dell'entrata in vigore Dl 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie, ai concorsi per l'assegnazione delle sedi, alla vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e all'adozione dei provvedimenti di decadenza. Norme che devono ritenersi superate dal nuovo quadro normativo, sicché lo strumento pianificatorio (la pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfeziona con il provvedimento di un ente sovracomunale bensì come un atto di esclusiva competenza comunale. Quanto alla rilevanza delle discipline normative regionali, trattandosi di materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle regioni, e considerato che la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia, ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente abrogate.

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