Fisco e contabilità

Sezioni unite, al subentro nella casa popolare non si applica il silenzio assenso

L'interessato può in via immediata proporre domanda di accertamento davanti al giudice ordinario

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di Amedeo Di Filippo

È inapplicabile l'istituto del silenzio assenso all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e all'ampliamento del nucleo familiare. Lo hanno affermato le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20761/2021.

La vicenda riguarda la richiesta di accertamento del diritto al legittimo possesso di un immobile di Erp per effetto del subentro nell'assegnazione, rigettata sia dal tribunale che dalla corte d'appello. È stato quindi proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, il primo dei quali è che, operando il termine decadenziale di tre mesi per l'ente gestore, sulle istanze si era formato il silenzio assenso per l'applicabilità dell'articolo 20 della legge 241/1990. Le Sezioni unite rigettano il motivo enunciando il principio di diritto secondo cui l'istituto del silenzio assenso non trova applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare.

Accertata la giurisdizione del giudice amministrativo per la controversia che riguarda la legittimità del rifiuto opposto all'istanza di assegnazione di un alloggio già occupato dal richiedente e quella del giudice ordinario per quella introdotta da chi si opponga a un provvedimento di rilascio di un immobile occupato senza titolo, la Corte ha evidenziato che nel caso di specie si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo a essere utilmente collocato nella relativa graduatoria, posto che la controversia riguarda il rilascio dell'immobile di Erp a seguito di occupazione abusiva o senza titolo.

La posizione corrispondente al subentro nell'assegnazione è quindi di diritto soggettivo, che come tale esclude che venga in rilievo la problematica del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/1990, in base al quale il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine previsto, il provvedimento di diniego. Il silenzio ha infatti come interfaccia sostanziale una posizione di interesse legittimo in quanto costituisce esplicazione di potestà pubblicistica correlata al mancato esercizio dell'attività amministrativa ed è figura equipollente, sul piano degli effetti giuridici, a un provvedimento amministrativo. In quanto la posizione soggettiva ha la consistenza di diritto soggettivo, l'interessato può in via immediata proporre domanda di accertamento davanti al giudice ordinario in sede civile.

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