Amministratori

Sindaco «incompatibile» se non ha pagato Imu e Tasi

L'unica condizione è che ci sia stata la notifica della cartella di pagamento

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di Amedeo Di Filippo

È incompatibile con la carica di sindaco il cittadino nei cui confronti sia stato accertato il mancato pagamento dell'Imu e della Tasi, che l'amministratore avrebbe richiesto di estinguere con pagamenti rateali. Lo afferma il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno con un parere del 1° ottobre.

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 6), del Tuel quando vi sia stata la notifica della cartella di pagamento, in quanto solo in seguito alla stessa e alla sua mancata impugnazione (o alla sua impugnazione con esito negativo) può considerarsi cristallizzato l'accertamento del debito tributario, ovvero sia stata emessa ingiunzione di pagamento nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva. In caso di rateizzazione del debito la causa di incompatibilità viene meno solo al pagamento dell'ultima rata del piano di rientro del debito.

È questo il succo del parere emesso dal Viminale a seguito della richiesta concernente l'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità in capo a un sindaco nei cui confronti è stato accertato il mancato pagamento dell'Imu e della Tasi, debito tributario che l'amministratore avrebbe richiesto di estinguere con pagamenti rateali. L'incompatibilità è stata riscontrata in relazione al n. 6 dell'articolo 63, che vieta di ricoprire la carica di sindaco a colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sia stato legalmente messo in mora ovvero abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso da parte del concessionario della riscossione.

Dopo aver ricordato che l'articolo 63 ha lo scopo di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità, il Dipartimento evidenzia come la cartella di pagamento notificata e non impugnata dal contribuente svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora ed è quindi idonea a cristallizzare definitivamente l'esistenza del debito tributario consentendo l'espropriazione forzata, quindi a integrare la causa di incompatibilità prevista per colui che voglia ricoprire una carica pubblica.

L'unica condizione è che ci sia stata la notifica della cartella di pagamento, in quanto solo in seguito alla stessa e alla sua mancata impugnazione (o alla sua impugnazione con esito negativo) può considerarsi cristallizzato l'accertamento definitivo dell'esistenza del debito tributario. Ovvero che sia stata emessa una ingiunzione di pagamento, idonea anch'essa a far sorgere la causa di incompatibilità. Nemmeno può essere sufficiente a scongiurarla la richiesta di rateizzazione presentata dal sindaco, in quanto è solo il pagamento dell'ultima rata del piano a estinguere il debito e, dunque, a far cessare il conflitto d'interesse derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.

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