Società in house, niente accesso (civico o ordinario) agli atti di gestione del personale
No alla consultazione di documentazione interna dell'ente come le procedure di gestione dei lavoratori
Secondo il Tar Sicilia (sentenza n. 2132/2021) non è accoglibile l'istanza di accesso civico e neppure quella di accesso ordinario formulate a una società in house dal sindacato dei lavoratori per ottenere copia degli atti di gestione del personale per tutelare i propri iscritti. Sia nel primo che nel secondo caso difetta un elemento chiave: l'interesse pubblico. L'accesso civico sebbene di ampio spettro operativo può essere utilizzato solo per palesi e esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività dei cittadini. Circa l'accesso tradizionale agli atti di una società in house va invece rilevato che gli obblighi di trasparenza sono circoscritti ai settori di rilevanza generale e non a quelli di quotidiana gestione del rapporto di lavoro come le prove selettive per l'assunzione del personale, le progressioni in carriera e i provvedimenti sull'organizzazione degli uffici. E tutto ciò sebbene i documenti in questione incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori.
No all'accesso civico
La disciplina dell'accesso civico generalizzato prevede che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. In proposito benché il legislatore non abbia chiesto all'interessato di motivare formalmente la richiesta di accesso civico, la stessa va disattesa ove non risulti in modo chiaro e inequivoco l'esclusiva rispondenza al soddisfacimento di un interesse informativo sociale essendo estranea al perimetro normativo Foia una strumentalità dei ragguagli anche solo concorrente con un bisogno conoscitivo individuale o associativo.
No all'accesso ordinario
Anche qualificando l'istanza come accesso "tradizionale" si perviene alle stesse conclusioni. Secondo le coordinate costituzionali il riconoscimento del diritto di accesso documentale comporta che si versi in un contesto assoggettato ai principi di parità di trattamento e di trasparenza pubblica. E ciò vale anche considerando una possibile nozione "lata" di pubblica amministrazione. Ma secondo il Tar siciliano relativamente alla richiesta di atti delle società in house resta ferma la legittimazione all'accesso ordinario solo rispetto a quelli che incidono direttamente sull'erogazione del servizio e che quindi investono gli interessi della collettività; come ad esempio gli atti delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Al contrario non può esperirsi l'accesso rispetto a quegli atti che attengono alla "vita interna" dell'ente; proprio come nel caso dei documenti sulle procedure di gestione del personale.