Amministratori

Spetta al sindaco il parere sul trasferimento delle sedi farmaceutiche

Il primo cittadino, quale autorità sanitaria locale, è titolare del potere di vigilanza

immagine non disponibile

di Amedeo Di Filippo

Il sindaco è titolare, in quanto autorità sanitaria locale, del potere di vigilanza sulle farmacie, per cui è anche competente a esprime parere sulle istanze di trasferimento delle sedi farmaceutiche. È quanto afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7552/2022.

Il caso
Si verte sul trasferimento di un esercizio farmaceutico nell'ambito della sede di appartenenza e nel rispetto del limite legale delle distanze minime, il cui provvedimento è stato annullato in primo grado per carenza di motivazione. Il provvedimento è stato poi confermato a seguito di una nuova istruttoria e l'appellante ha proposto un nuovo ricorso davanti al Tar, insistendo con la carenza dei presupposti per il trasferimento, nuovamente respinto sulla considerazione che sussiste la competenza del sindaco ad emettere parere sul trasferimento di una sede farmaceutica. È stato quindi proposto appello, censurando il deficit motivazionale del provvedimento impugnato e l'incompetenza del sindaco ad emanare il parere in tema di trasferimento delle sedi farmaceutiche, dubitando della competenza comunale e comunque affermando la competenza dirigenziale.

Le liberalizzazioni
L'articolo 1 del Dl 1/2012 ha liberalizzato le attività economiche abrogando le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; e quelle che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero ancora alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici o limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. Il comma 4 ha imposto ai Comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di adeguarsi ai principi e alle regole di cui sopra, ponendo l'adeguamento quale elemento di valutazione della virtuosità ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il ruolo del sindaco
La terza sezione del Consiglio di Stato respinge l'appello, sulla considerazione che il sindaco, quale autorità sanitaria locale, è titolare del potere di vigilanza sulle farmacie, per cui è competente anche a esprime il parere sulle istanze di trasferimento delle sedi farmaceutiche. Si tratta di un parere comunque non vincolante, per cui un suo eventuale vizio sarebbe del tutto irrilevante, non viziando radicalmente l'iter logico valutativo della regione fondato anche su altri e diversi contributi istruttori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©