Spiagge, per il Consiglio di giustizia siciliana la concessione può essere rilasciata anche con licitazione privata
Secondo i giudici si può usare il codice della navigazione invece del codice appalti e dunque non prevedere un bando nè veiche di anomalia delle offerte
La concessione demaniale marittima può essere rilasciata mediante licitazione privata ex art. 37 del codice della navigazione in luogo delle procedure previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, a condizione che «il procedimento informale di selezione si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione». Ragion per cui non è necessario «predisporre un apposito bando, né prevedere esplicitamente un limite di rialzo sul canone di concessione, né prevedere la verifica di anomalia».
Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n.350/2023 ) che ha accolto il ricorso contro la sentenza con cui il Tar Catania aveva annullato una concessione demaniale marittima che l'Autorità di sistema portuale dello Stretto aveva rilasciato all'esito di licitazione privata ex art. 37 cod. nav. avente ad oggetto la concessione per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti nel porto di Milazzo.
Cornice normativa
L'art. 37 (Concorso di più domande di concessione) cod. nav. stabilisce che « è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico», specificando che «qualora non ricorrano [...] ragioni di preferenza [...] si procede a licitazione privata».
La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
L'appellante aveva riproposto la tesi che l'amministrazione avrebbe violato il codice dei contratti pubblici per la mancanza di un limite di rialzo sul canone di concessione e della verifica di anomalia. Tesi che non ha colto nel segno. Il Collegio ha confermato l'orientamento secondo il quale, fermo restando il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e massima concorrenza:
- l'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede «nella fondamentale circostanza che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo» ( Cons. Stato, sentenza n. 688/2017);
- la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 cod. nav. «determina di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica» (Cons. Stato, sentenza n. 7837/2020);
- le disposizioni del codice degli appalti non si applicano alle procedure ad evidenza pubblica riguardanti le concessioni demaniali marittime, che rientrano nella categoria dei contratti attivi, «avendo come causa giuridica l'uso particolare di un'area demaniale dietro pagamento di un canone di concessione, e che restano regolate dalla disciplina speciale data dal codice della navigazione, dal relativo regolamento e dalle altre norme di legge relative al regime delle stesse concessioni» ( Tar Toscana, sentenza n. 822/2015; TAR Campania- Napoli, sentenza n. 1067/2020).
Considerazioni
L'orientamento giurisprudenziale è condiviso dall'Autorità Anticorruzione (Atto di segnalazione n. 4 del 6 settembre 2022), secondo cui la concessione di beni demaniali marittime rientra tra i contratti "attivi" e per questo esclusi dalle direttive europee su appalti e concessioni, a meno che alla concessione demaniale si accompagni la realizzazione di lavori e/o la prestazione di servizi (contratti di concessione "misti"). In tale ipotesi - precisa l'Autorità- «sarà necessario procedere ad una valutazione caso per caso, al fine di identificare il rapporto di riferimento e, con esso, la disciplina applicabile».