Subappalto, anche con il nuovo codice resta il silenzio-assenso sull’autorizzazione
Al contrario, in fase di gara, l’aggiudicazione viene disposta solo dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti sul vincitore
L’art. 119, comma 4, del Dlgs 36/2023, prevede che «i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante», la quale rappresenta condictio sine qua non della possibilità per l’appaltatore di far subentrare, in fase esecutiva, un soggetto terzo per eseguire prestazioni specifiche del contratto.
Il comma 16 della disposizione sopra richiamata si pone in ...