Personale

Sul reclutamento accelerato dei segretari comunali l'incognita dei criteri di selezione

La carenza di questa figura è particolarmente accentuata nel Nord Italia e in Sardegna

di Giampiero Vangi

L'emendamento al decreto legge Sostegni- ter, sui segretari comunali (Nt+ Enti locali & edilizia del 16 marzo) presenta un meccanismo ricalcato su quello previsto dall'articolo 16-ter del Dl 162/2019 con l'intento di collocare nelle numerosissime sedi vacanti, in una dinamica di potenziamento della categoria, i segretari comunali di prossima immissione in servizio (CO.A 6), ponendo un freno all'utilizzo dei vicesegretari.

Attualmente i vicesegretari reclutati nei piccoli enti sono dipendenti di Comuni e Province in servizio da almeno due anni in un ente locale, in possesso della laurea prevista per la partecipazione al concorso per segretario comunale. La nuova norma, naturalmente, non impedisce ai sindaci di continuare ad utilizzare i vice segretari, le cui capacità sono già testate e riconosciute adeguate alle necessità degli enti. Per questo è da chiedersi come la scelta ora possa ricadere sui segretari comunali neo iscritti all'albo senza esperienza se non il tirocinio di poche settimane. É del tutto evidente che è una lotta impari tra le due categorie di funzionari, salvo che non si decida di abrogare l'articolo 16-ter,comma 9, del Dl 162/2019.

La carenza di segretari comunali è particolarmente accentuata nel Nord Italia e in Sardegna. In tale prospettiva i neoassunti dovrebbero essere iscritti al 100% in questi albi, ma ciò non è possibile. Questo creerà una disparità di trattamento, in chiave di opportunità, tra i neosegretari iscritti all'albo in quelle Regioni e quelli che, iscritti nelle altre Regioni, non farebbero il salto di qualità, seppur temporaneo. Ma come avverrà la scelta? Intuitu personae o con criteri predeterminati? La questione è di non poco conto anche sotto l'aspetto retributivo. Infatti, la differenza salariare tra segretari titolari di sedi di classe IV e quelli che saranno temporaneamente utilizzati in sedi di classe immediatamente superiore, sarebbe ingiustificata. La durata dell'incarico (6 mesi prorogabili a 12) fa riferimento all'articolo 52 del Dlgs 165/2001 che disciplina lo svolgimento di mansioni superiori. Tale parallelismo appare inconferente in quanto il segretario incaricato in un ente non corrispondente alla sua fascia professionale di appartenenza non svolgerebbe propriamente mansioni superiori ma svolgerebbe le proprie mansioni in un ente di dimensioni superiori.

Infine è stato del tutto trascurato e non affrontato il destino del segretario al momento della cessazione dell'incarico! Alla scadenza dell'incarico straordinario, il segretario dovrebbe essere collocato in posizione di disponibilità, a meno che non si pensi di ipotizzare una regolamentazione speciale ad hoc, oggi non prevista e supportata da alcuna norma.

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