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Sull’esecuzione d’urgenza decide il giudice ordinario

Il Tar Piemonte ricorda che si tratta di una fase «propriamente esecutiva»

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di Silvana Siddi

L’esecuzione d’urgenza, di cui all’art. 17, comma 9, del Dlgs n. 36/2023 è un’attività che, pur in difetto di stipulazione in via ordinaria del contratto, comporta l’instaurazione di un rapporto contrattuale che prefigura una fase propriamente esecutiva e, pertanto, la giurisdizione, in caso di controversie, è devoluta al giudice del rapporto, ovvero il giudice ordinario. Questo è quanto disposto dal Tar Piemonte, sez. I, con sentenza n. 1336/2024.

In particolare, è stata indetta una procedura aperta...