Amministratori

Sull'estromissione di consiglieri regionali supplenti decide il giudice ordinario

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di Domenico Carola

Il Tar Molise, sezione prima, con la sentenza n. 180/2020, sul provvedimento di revoca di due consiglieri regionali, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La vicenda
Il Presidente del consiglio regionale del Molise, prendendo atto della revoca da parte del Governatore della Regione di tutti gli assessori della giunta, aveva disposto la cessazione immediata degli effetti della carica e il ritorno degli assessori revocati alla carica di consiglieri regionali, con cessazione della supplenza da parte dei due consiglieri medio tempore subentrati e la loro estromissione dal consiglio regionale. La parte ricorrente ha impugnato gli atti di revoca, deducendo la violazione e l'errata applicazione di molteplici leggi. In estrema sintesi, le lamentate censure afferivano alla violazione del principio di prorogatio della carica assessorile, in assenza di una contestuale sostituzione nella carica e alla nullità e, comunque, all'illegittimità dell'atto di revoca in quanto di competenza del consiglio regionale.

La decisione
I giudici amministrativi molisani hanno dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Sul tema è pacifica la giurisprudenza che afferma che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie sulla decadenza, ineleggibilità e incompatibilità, perchè si tratta di questioni inerenti l'elettorato passivo che, come tali, concernono la tutela di posizioni di diritto soggettivo perfetto. La situazione giuridica dedotta concerne il diritto soggettivo, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi. Viene anche lamentato lo slittamento sui profili oggettivi connessi, invece, che direttamente, alla funzionalità dell'organo collegiale, o all'applicazione del regime giudico della prorogatio alla giunta uscente in attesa che le nuove nomine assessorili si configurino in termini sufficienti a perfezionare l'insediamento e la funzionalità del nuovo organo, in assenza delle quali sarebbero da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, prorogati i poteri dell'organo esecutivo e degli assessori uscenti. Occorre infatti premettere che al fine di verificare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo la revoca della supplenza, se di natura costitutiva o di mera presa d'atto di effetti automatici già prodottisi ex lege, la disposizione in esame va intesa secondo il senso reso palese dell'espressione letterale utilizzata e, dunque, come, per il consueto uso legislativo del verbo al modo indicativo e tempo presente. Più in generale infatti, in caso di cariche elettive, come nel caso de quo, l'attività espletabile dall'Amministrazione è vincolata al mero riscontro delle eventuali condizioni di ineleggibilità o incandidabilità o decadenza fissate dalla legge, senza che residui alcuno spazio di valutazione discrezionale suscettibile di affievolire o comprimere quel diritto.

La sentenza del Tar Molise n. 180/2020

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