Amministratori

Sulla responsabilità del Comune per i danni da esondazione del fiume decide il giudice civile

Secondo i giudici della Cassazione il corso d'acqua non è un'opera idraulica

di Andrea Alberto Moramarco

La domanda per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall'esondazione di un fiume, causato a sua volta da un forte temporale, è di competenza del giudice civile e non del Tribunale regionale delle Acque pubbliche. In tale ipotesi, infatti, i danni alle abitazioni arrecati dalla tracimazione del fiume sono riconducibili alla incuria del Comune e non, invece, al non corretto funzionamento di un opera idraulica. A precisarlo è la Cassazione con l'ordinanza n.27207/2020.

Il caso
La vicenda oggetto della decisione si svolge in Calabria, nel lontano 2004, quando una sera di dicembre, a causa dell'imperversare delle piogge, straripavano le acque del fiume Budello che provocavano seri danni ad una abitazione e ai beni mobili ivi presenti. Di qui iniziava la causa risarcitoria, con i danneggiati che additavano il Comune quale responsabile, in quanto pur trattandosi di fiume a rischio, l'ente locale non avrebbe mai adottati gli opportuni provvedimenti di manutenzione per evitare un tale tipo di evento, di cui l'acquazzone è stato solo una concausa. Il giudice adito, tuttavia, non entrando nel merito della vicenda, riteneva che a dover decidere fosse il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (articolo 140, lettera e) del Testo unico sulle acque pubbliche - Rd 1775/1933). Secondo la norma, infatti, a quest'ultimo spettano le controverse relative alla esecuzione, manutenzione e funzionamento di un'opera idraulica, mentre al giudice ordinario competono le pretese che si ricollegano occasionalmente e indirettamente al governo delle acque.

La decisione
A seguito di regolamento di competenza, la questione è passata all'esame della Cassazione che ha sconfessa in toto la decisione del Tribunale. In sostanza, l'errore del giudice di merito è stato quello di aver considerato il fiume come un'opera idraulica. Tale, infatti, può essere un acquedotto, ma non di certo un corso d'acqua. Ad ogni modo, i giudici di legittimità precisano che, per la corretta attribuzione delle controversie, vale la regola secondo la quale «la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche». Vale a dire che il Tribunale specializzato può essere chiamato in causa solo in presenza di opera idraulica mal funzionante o inefficiente. Per le restanti ipotesi, invece, la competenza è sempre del giudice ordinario.

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