Fisco e contabilità

Tari, Anci e Utilitalia chiedono il rinvio per l'esenzione alle imprese

La nota contiene alcune valutazioni sull'opportunità di modulare la tempistica di attuazione del codice ambientale

di Giuseppe Debenedetto

L'eliminazione della quota variabile della Tari per le utenze che decidono di uscire dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti è applicabile dal 2022, come si evince implicitamente dalla bozza di circolare Mef-Transizione ecologica anticipata su Enti locali & edilizia. É quanto affermato da una nota congiunta Utilitalia-Anci di ieri, che contiene alcune valutazioni in merito all'opportunità di modulare la tempistica di attuazione dell'articolo 238 del codice ambientale, come modificato dal Dlgs 116/2020.

L'associazione che rappresenta le imprese di gestione dei servizi pubblici e l'associazione dei Comuni evidenziano la necessità di coordinare il nuovo testo dell'articolo 238, che ha previsto la possibilità per le aziende di uscire dal servizio pubblico, beneficiando dell'eliminazione della quota variabile Tari in caso di recupero dei rifiuti prodotti, con il comma 649 della legge 147/2013 che invece prevede la riduzione della quota variabile Tari in caso di riciclo dei rifiuti prodotti.

Si tratta di una questione che sta mettendo in difficoltà parecchie amministrazioni comunali che stanno ricevendo richieste di uscita dal perimetro del servizio pubblico, con evidenti riflessi sia sul piano gestionale che su quello tributario, considerata l'imminente scadenza dei termini per l'adozione dei piani finanziari e delle tariffe Tari.

Sul punto Utilitalia e Anci sono concordi nel ritenere che le novità apportate dal Dlgs 116/2020 in materia di modalità di accesso alla riduzione tariffaria siano applicabili solo dal 2022, come si evince dalla bozza di circolare che fa riferimento alla richiesta da inoltrare al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente. Soluzione che non andrebbe a restringere lo spettro della scelta in capo all'utenza non domestica, che usufruirebbe comunque dell'agevolazione prevista dal comma 649 della legge 147/2013, cioè della riduzione della quota variabile Tari sulla base delle quantità di rifiuti avviate a riciclo.

Vedremo quale sarà la decisione del Mef e dell'Ambiente che sarà ufficializzata a breve con la circolare in uscita.

Altre questioni critiche da affrontare riguardano la possibilità di introdurre limiti quantitativi ai rifiuti conferibili e la fuoriuscita dal campo di applicazione del tributo di tutte le attività agricole, in quanto produttive di rifiuti speciali. Su questi temi si sofferma l'Anci-Ifel con una nota contenente le osservazioni alla bozza di circolare Mef-Ambiente. Si tratta di questioni rilevanti perché l'eliminazione della potestà comunale di assimilazione dovrebbe imporre l'adeguamento della capacità di raccolta e la necessità di evitare un utilizzo improprio del servizio o il fenomeno degli abbandoni. Un intervento locale sarebbe quindi auspicabile e peraltro in linea con l'articolo 198 del Dlgs 152/2006 che assegna ai Comuni un ruolo importante nella filiera di gestione dei rifiuti urbani.

Infine, la questione delle attività agricole, escluse dal perimetro di applicazione della Tari, per cui sono esenti anche i piccoli rivenditori dei propri prodotti (negozi o banchi di mercato), gli agriturismi o le grandi industrie alimentari, creando un vuoto tariffario che dovrà essere colmato da tutti gli altri utenti del servizio. Appare peraltro opportuno precisare se queste attività sono comunque tenute a presentare una dichiarazione e a rendicontare le modalità di conferimento dei loro rifiuti speciali, se si vuole evitare il rischio che questi rifiuti siano immessi comunque all'interno del circuito pubblico, senza alcun controllo dell'effettivo flusso dei rifiuti.

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