Trasgredire l'ordinanza del sindaco non è reato se il fatto interessa solo il vicino e non la collettività
La Cassazione interpreta così l'articolo 650 del codice penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
L'inosservanza dell'ordinanza emessa dal sindaco non costituisce il reato previsto dall'articolo 650 del codice penale nel caso in cui i lavori prescritti dall'ordinanza sindacale di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà dell'imputato servono a rimuovere una situazione fonte potenziale di pericolo per il solo confinante e non dell'intera collettività. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17032/2023.
L'articolo 650 del codice penale prevede il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità quando non si osserva «un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene». La norma è finalizzata a tutelare interessi che riguardano la collettività.
Il protagonisto di questa sentenza aveva proposto ricorso in Cassazione rilevando:
• che l'ordinanza in relazione alla quale si è ritenuta l'inottemperanza è stata emessa nell'interesse di privati cittadini e non della collettività mirando a tutelare la privata incolumità dei confinanti;
• il contrasto tra la motivazione che parla anche di tutela della pubblica incolumità e lo stesso contenuto dell'ordinanza sindacale inosservata che individua la propria finalità nella tutela della privata incolumità dei confinanti, tramite la prescrizione di un insieme sistematico di opere atte all'eliminazione degli inconvenienti verificatisi sulla proprietà confinante.
Secondo la Cassazione, ai fini della configurabilità della contravvenzione di «inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità», è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, con la conseguenza che il reato di cui all'articolo 650 del codice penale, non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini.
Nel caso in esame, osservano i giudici di legittimità, dalla stessa lettura dell'ordinanza sindacale del luglio 2017 emerge che la situazione in cui versava la proprietà immobiliare oggetto dell'ordinanza sindacale, da cui provenivano infiltrazioni che provocavano «diverse lesioni in muri di contenimento, pavimentazione esterna e pareti interne» della contigua proprietà, rappresentava «una potenziale fonte di pericolo per la privata incolumità nei confronti dei confinanti».