Amministratori

Trasparenza dei siti web, la conformità alle disposizioni di altri enti non giustifica la violazione privacy

Va sempre garantito il rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza

di Pietro Alessio Palumbo

In ogni ipotesi in cui la Pa proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti un trattamento di dati personali devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Con l'ordinanza n. 33257/2022, la Corte di cassazione ha chiarito che le finalità di consentire il controllo sull'agire dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio del controllo pubblico. Va sempre garantito il rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza. Persino quando la pubblicazione sia frutto dell'ottemperanza a disposizioni di altri enti, una totale o indiscriminata ostensione dei dati personali non è mai giustificabile.

Il Garante Privacy aveva ordinato all'Unione Comunale il pagamento di 10.000 euro assumendo che aveva illegittimamente pubblicato sul proprio sito web la graduatoria per l'ammissione a sussidi scolastici per famiglie indigenti. Tale graduatoria conteneva i dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio e informazioni non pertinenti riguardanti gli assegnatari: la residenza dell'alunno e del genitore, la tipologia di scuola e di classe frequentata, il valore Isee di ciascun beneficiario. L'ente si era difeso sostenendo di essersi attenuto alle indicazioni della Provincia e alle disposizioni regionali; e soprattutto di aver diffuso informazioni finalizzate a rendere trasparente l'assegnazione dei benefici e a consentire il controllo sull'operato dell'amministrazione.

La Suprema Corte ha evidenziato che la conformità della pubblicazione alle prescrizioni dirette a fissare il contenuto delle graduatorie non esclude automaticamente la colpa dell'amministrazione e la sanzionabilità della condotta. È principio costante porre una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa. L'esimente della non colpevolezza può configurarsi, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando detta violazione sia inevitabile. Occorre a tal fine da un lato la sussistenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta; dall'altro che l'autore dell'infrazione abbia fatto il possibile per osservare la legge anche sotto il profilo della diligenza. Pur essendo necessario che la pubblicazione sia consentita da una previsione di legge e non da un atto meramente amministrativo non poteva condurre ad escludere la colpa e la responsabilità dell'amministrazione, non risultando che l'ente coinvolto si fosse in qualche modo reso parte diligente per legittimare pienamente le modalità in cui era avvenuta la pubblicazione contestata.

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