Triplice soluzione alla cassa vincolata degli enti
Dalla Commissione Arconet una triplice soluzione alla problematica della gestione dei vincoli di cassa degli enti locali, determinata dal recente intervento della Corte dei conti in materia.
La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 17/2023 ha stabilito che alle entrate vincolate per legge, oltre che a quelle derivanti da trasferimenti e da finanziamenti, si estende oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa, come desumibile dall’articolo. 187, comma 3-ter, del Dlgs 267/2000.
La delibera sta creando numerose problematiche agli enti locali, in difficoltà nella gestione dei nuovi vincoli di cassa. In particolare, ciò accade per entrate come le sanzioni del codice della strada, che, oltre ad essere vincolate solo parzialmente, per legge possono avere una molteplice destinazione, e per altre entrate che normalmente sono incassate dopo l’effettuazione della relativa spesa. Difficoltà che riguardano sia la corretta regolarizzazione dei provisori di entrata e sia la gestione della cassa vincolata negativa, che si verifica quando la spesa precede l’entrata.
La Commissione Arconet, nella seduta del 14 febbraio scorso, ha ipotizzato tre possibili soluzioni alle difficoltà incontrate dagli enti locali, soluzioni che comportano modifiche normative.
La prima ipotesi consiste nello stabilire che il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate vincolate per le quali la legge o i principi contabili individuano un unico vincolo di destinazione, oltre che alle entrate vincolate da trasferimenti e da indebitamento. Tale ipotesi, secondo i rappresentanti degli enti locali, non risolve del tutto le difficoltà operative, non rappresentando quindi un’effettiva semplificazione. Anzi occorrerebbe ulteriormente differenziare tra entrate con un unico vincolo di destinazione e quelle invece con più possibili destinazioni (come le sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada). I rappresentanti della Corte dei conti hanno evidenziato che questa soluzione è rispettosa invece dell’attuale ordinamento.
La seconda soluzione proposta prevede l’abolizione delle entrate vincolate per legge, limitando la natura vincolata solo a quelle derivanti da trasferimenti o indebitamento. Una siffatta soluzione, a parere dei rappresentanti degli enti locali, non risolve del tutto la problematica, soprattutto per i vincoli derivanti da trasferimenti che, essendo di norma dati da contributi a rendicontazione, vedono la spesa anticipare la relativa entrata.
La terza ipotesi prevede la totale abrogazione della gestione della cassa vincolata negli enti locali, sostituendo la stessa con un programma almeno trimestrale dei pagamenti, coerente con la disciplina dell’articolo 183, comma 6, del Dlgs 267/2000 da elaborare, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2024, con riferimento agli esercizi 2025 e successivi.
Quest’ultima soluzione eliminerebbe tutte le difficoltà che gli enti incontrano nella gestione dei vincoli di cassa e comunque non determinerebbe effetti negativi sulla gestione di cassa, poiché lo stato di salute della stessa è riscontrabile dagli indicatori basati sulla liquidità dell’ente. Anche se per la verità l’elaborazione di questo programma trimestrale dei pagamenti appare piuttosto complessa e di utilità altrettanto relativa, in considerazione del fatto che gli enti già effettuano una previsione di cassa nella prima annualità del bilancio di previsione. Manifesta invece la sua preoccupazione il rappresentante della Corte dei conti, in quanto ciò vorrebbe dire smantellare la gestione dei vincoli di cassa degli enti locali e far correre il rischio di mettere a repentaglio la realizzazione della spesa per investimenti. Favorevole a tale soluzione è invece il Ministero dell’interno, in quanto la stessa conduce ad una maggiore responsabilizzazione degli enti e alla centralità del ruolo del responsabile finanziario.
Tuttavia, qualunque sia l’ipotesi finale scelta urge provvedere quanto prima all’intervento normativo che risolva la questione.
(*) Vice presidente Anutel
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28/5/2024: imu ed aree fabbricabili – applicazione dell’imposta alle categorie fittizie (10,00-12,00)
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15/3/2024: il peg e gli obiettivi di gestione alla luce del dm 25 luglio 2023 (10,00-12,00)
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Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
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