Vaccinazione Covid, il tipo di attività decide fra assenza giustificata e permesso
L'Aran ritiene comunque necessario attendere la decisione del Dipartimento della Funzione pubblica
I dipendenti degli enti locali che si vaccinano per la prevenzione del Covid in ragione di una necessità specifica in relazione alle attività svolte, hanno diritto ad una assenza giustificata dato che in questo modo si realizza una attività ascrivibile a quelle di sorveglianza sanitaria. Gli altri dipendenti possono utilizzare i permessi per visite mediche, terapie eccetera o per ragioni personali o i permessi brevi e la certificazione dell'essere stati sottoposti alla vaccinazione costituisce un titolo idoneo a giustificare l'assenza dal servizio. Non si estendono al personale degli enti locali le disposizioni che il Dl 41/2021 ha dettato per il comparto scuola ed istruzione. Sono queste le indicazioni fornite dall'Aran, che in modo molto prudente ritiene che comunque sia necessario attendere il pronunciamento da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, posto che non è nelle sue competenze fornire interpretazioni di disposizioni di legge.
Il parere pone una distinzione tra i dipendenti per i quali, in ragione dei compiti svolti, è necessario dettare misure di prevenzione specifica, esigenze che hanno spinto il legislatore a dare ad essi preferenza nella vaccinazione. E, non a caso, vengono citati i medici e il personale sanitario, le forze dell'ordine ed il personale educativo. Il che conduce l'Aran a ritenere che a questi dipendenti si possano dettare le regole dettate dal Dlgs 81/2008 per le attività di sorveglianza sanitaria nell'ambito delle misure della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dal che si determina, come risultato concreto, di considerare queste assenze come giustificate ed equiparate allo svolgimento della attività lavorativa. Negli enti locali, si può ritenere che il personale educativo e docente ed i vigili urbani rientrino in tale ambito.
Per tutto il resto del personale, l'Aran ritiene applicabili le regole di carattere generale che consentono la fruizione dei permessi. Il riferimento va a quelli per le visite mediche, le terapie, le prestazioni specialistiche e/o gli esami diagnostici secondo l'articolo 35 del contratto 21 maggio 2018, cioè fino a 18 ore all'anno. Ovvero, a scelta del dipendente, alla fruizione dei permessi per ragioni personali o familiari ovvero dei permessi brevi o a recupero. Viene, con molta nettezza, ritenuto che il rilascio del certificato di vaccinazione sia sufficiente per fornire la giustificazione della fruizione di questi permessi.
Il parere evidenzia infine che non si può ritenere che le norme dettate in materia di vaccinazione per il personale delle scuole possano automaticamente essere estese in via interpretativa anche al personale degli altri comparti del pubblico impiego, ivi compresi gli enti locali, e che, comunque, una tale indicazione non possa essere fornita dalla stessa Aran.