Variazioni di fine anno e schema di bilancio 2025-2027
Il percorso di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, come prevede il principio contabile allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, modificato dal Dm 25/7//2023, stabilisce che il suo schema viene inviato ai consiglieri dalla giunta comunale entro il 15 novembre e successivamente approvato dal consiglio entro il 31 dicembre.
Nel periodo che intercorre tra il licenziamento dello schema di bilancio e la sua approvazione definitiva potrebbe risultare necessario apportare delle variazioni pluriennali al bilancio di previsione attualmente in gestione, che incidono anche sulle poste stanziate nello schema di bilancio 2025/2027.
Si pensi a variazioni consiliari di bilancio, adottate entro il 30 novembre scorso, che hanno modificato le previsioni del secondo e del terzo anno del bilancio 2024/2026, magari disallineandole da quelle già inserite per le annualità 2025-2026 nello schema di bilancio in approvazione.
Oppure a variazioni che, in base all’articolo 175, comma 3, del Dlgs 267/2000, possono effettuarsi entro il 31/12/2024, come, ad esempio, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, variazioni che sono effettuate con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
Qualora queste variazioni vengano adottate è necessario riallineare le previsioni del bilancio 2025/2027, mediante presentazione di appositi emendamenti durante l’iter di approvazione del bilancio.
In mancanza, le variazioni operate sul bilancio 2024/2026, incidenti sulle previsioni 2025-2026, non si ritrovano sul bilancio 2025/2027, costringendo l’ente a intervenire all’inizio del prossimo anno per riallineare le previsioni del bilancio approvato.
Ciò potrebbe accadere nel caso di spese impegnate nell’esercizio 2024, finanziate da entrate accertate e imputate al medesimo esercizio, la cui esigibilità è stata differita al 2025 (si pensi allo stato di avanzamento lavori di un’opera pubblica che invece di essere approvato nel 2024 viene approvato nel 2025), per le quali si presenta la necessità di provvedere al pagamento delle somme prima della data in cui sarà effettuato il riaccertamento ordinario. In questa ipotesi, in base al principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, è necessario effettuare una variazione di riaccertamento parziale, mediante determinazione del responsabile del servizio finanziario (soggetta al parere dell’organo di revisione), ovvero, se in esercizio provvisorio, con deliberazione della giunta comunale.
Oppure allorquando è necessario reimputare all’esercizio successivo un’entrata accertata nell’esercizio precedente, al fine di poter procedere all’impegno della relativa spesa, in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione. Anche in questo caso la variazione sarà effettuata con determina di riaccertamento parziale.
Laddove, invece, sia necessario reimputare spese finanziate da entrate accertate ed imputate all’esercizio o agli esercizi precedenti, mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato, ove non ci sia necessità di procedere al pagamento, ma occorra comunque fare nuovi impegni o modifiche agli impegni assunti, la variazione sarà di competenza della giunta comunale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011.
Ove invece un’entrata prevista nel bilancio 2024 accertata entro il 31/12/2024, destinata, ad esempio, a finanziare un’opera pubblica (la cui spesa era prevista nel bilancio 2024 ma che ovviamente non è stata impegnata), debba essere accertata nel 2025, al fine di consentire il tempestivo avvio dell’opera, occorrerà riproporre gli stanziamenti di entrata e spesa sul bilancio 2025, mediante una variazione di competenza consiliare.
(*) Vice presidente Autel
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