Verifiche trimestrali di cassa, la Corte dei conti «avverte» i revisori
Va segnalata anche l'eventuale carenza della rappresentazione contabile e delle movimentazioni (prelievi e ricostituzioni) della giacenza vincolata
Nei verbali relativi alle verifiche trimestrali di cassa, i revisori dei conti degli enti locali devono segnalare anche l'eventuale carenza della rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi e ricostituzioni) della giacenza vincolata. L'indicazione arriva dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna nelle prime deliberazioni a valle di una specifica indagine (deliberazione n. 27/2022) che coinvolge 103 Comuni e, soprattutto, i relativi organi di revisione chiamati a puntuali obblighi di verifica e attestazione (deliberazioni nn. 131, 132, 133, 134, 135).
La novità di questi controlli è rappresentata dalla circostanza che sono al di fuori del "classico" e ampio ambito finanziario, ma si rivolgono all'organo di revisione, al quale sono affidati specifici obblighi di certificazione e di creazione di certezza giuridica.
La logica di queste verifiche parte dalla considerazione che, ai fini dell'equilibrio dei bilanci pubblici, la veridicità di poste particolarmente significative, quali il fondo cassa e il fondo rischi, riveste una particolare rilevanza. In altre parole, essa è finalizzata a indagare, in via diretta, l'attendibilità dei conti e, solo in via mediata, l'equilibrio di bilancio.
In questo contesto, gli scostamenti dai principi del Dlgs 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, anche in termini di attendibilità, non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri di bilancio presidiati dall'articolo 81 Costituzione. Essa consisterebbe principalmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario.
Sul filone di indagine relativo al fondo cassa, i giudici ribadiscono come risulta fondamentale la sua verifica da parte dell'organo di revisione (articolo 223 e 224 del Tuel).
Il legislatore qualifica la disamina delle giacenze di cassa come attività di verifica che ha carattere ricognitivo di una situazione di fatto già prodottasi (entità della liquidità presente nell'ente nel trimestre passato). In quanto atti dichiarativi ascrivibili alla categoria degli acclaramenti, le verificazioni sono, quindi, acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali. In questo compito non può trovare alcun spazio l'analisi campionaria.
Le verifiche di cassa sono tese a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili in termini di regolarità dell'aggiornamento e di scritture eseguite, accertando la riconciliazione tra la giacenza di diritto (risultante dalle scritture annotate) con la giacenza di fatto (risultante dalla materiale conta fisica del denaro, dei valori e dei beni giacenti).
Nei controlli effettuati (ad esempio la deliberazione n. 135/2022), i giudici rilevano che, nonostante l'ente abbia dichiarato di aver effettuato alienazioni e di aver accertato sanzioni amministrative (articolo 208 del Codice della strada), non sono presenti giacenze vincolate nella cassa (articolo 180 del Tuel).
La Corte sottolinea che la mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada, effettuata dal Comune, è da considerarsi grave irregolarità contabile, in quanto queste entrate rispondono a entrambi i requisiti (specificità e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principi contabili, trasferimenti e indebitamento). La legge 285/1992 destina, infatti, tali entrate alla realizzazione di specifici interventi individuabili fra quelli indicati all'articolo 208, comma 4.
La corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse tutela l'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori).
In conclusione, è di estrema importanza la corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall'organo di revisione, incaricato di segnalare espressamente nei verbali anche l'eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi e ricostituzioni), anche in caso negativo.
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