Appalti

Via libera della Corte Ue all'affidamento diretto dei servizi sociali agli enti senza scopo di lucro

Purché i benefici derivanti siano reinvestiti al fine di raggiungere l'obiettivo sociale di interesse generale

di Amedeo Di Filippo

Il principio della parità di trattamento degli operatori economici autorizza gli Stati membri a riservare la partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali ai soli enti privati senza scopo di lucro, purché i benefici derivanti dall'esecuzione di tali appalti siano reinvestiti al fine di raggiungere l'obiettivo sociale di interesse generale da essi perseguito e siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2014/24. Lo afferma la Corte di giustizia europea con la sentenza n. C-436/20 del 14 luglio.

Il caso
La Corte superiore di giustizia della Regione Valenciana ha sottoposto alla Corte di giustizia Ue alcune questioni pregiudiziali sulla normativa spagnola che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro ai fini dell'erogazione di servizi sociali in cambio del rimborso delle spese, senza procedure di evidenza pubblica e a prescindere dal valore stimato. La Corte europea in primo luogo dispone che la normativa di riferimento è da individuare nella direttiva 2014/24, con riferimento agli articoli da 74 a 77, che regolano la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare alle «organizzazioni» il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei servizi. Rigorose sono le condizioni alle quali un operatore economico può essere considerato «organizzazione»: è necessario che abbia l'obiettivo di perseguire una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sociali o speciali, che i profitti siano reinvestiti al fine di raggiungere un siffatto obiettivo e che, quando tali profitti sono distribuiti, l'operazione sia fondata su considerazioni partecipative. Inoltre, le strutture di gestione o di proprietà dell'operatore devono basarsi su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi o richiedere la partecipazione attiva dei dipendenti, degli utenti o dei soggetti interessati.

L'affidamento dei servizi sociali
La normativa spagnola impone di riservare agli enti privati senza scopo di lucro la facoltà di partecipare alle procedure di aggiudicazione per gli accordi di azione concertata. Secondo la Corte di giustizia, da tale circostanza non si può concludere che essa sia necessariamente incompatibile con il regime semplificato previsto dagli articoli da 74 a 77 della direttiva. Per tre ragioni: viene garantito agli Stati membri di poter autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici a riservare soli ad alcuni operatori economici la facoltà di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti; alla luce delle specificità del regime giuridico, non si può ritenere che l'articolo 77 riguardi i casi in cui gli appalti aventi ad oggetto la prestazione di un servizio di cui all'allegato XIV possono essere riservati a talune categorie di operatori economici; l'articolo 76 fissa le norme, derogatorie al diritto comune, applicabili all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi elencati all'allegato XIV. Secondo la Corte, l'articolo 76 affida un ampio potere discrezionale agli Stati membri per organizzare la scelta dei prestatori dei servizi elencati nell'allegato XIV e di commissionare i servizi il più vicino possibile agli utenti. Il ricorso esclusivo agli enti senza scopo di lucro può essere motivato sia dai principi di universalità e di solidarietà, sia da ragioni di efficienza economica e di adeguatezza, in quanto consente che tali servizi siano assicurati in condizioni di equilibrio economico sul piano finanziario da enti costituiti essenzialmente al fine di tutelare l'interesse generale e le cui decisioni non sono guidate da considerazioni esclusivamente commerciali. La conclusione: «Quando è motivata da tali considerazioni, l'esclusione degli enti privati a scopo di lucro dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di tali servizi sociali non è in contrasto con il principio di pari trattamento, purché tale esclusione contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio sui quali tale sistema è fondato».

Trasparenza e partecipazione
Per quanto riguarda il principio di trasparenza, la Corte ricorda la necessità che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca, in modo tale per cui, da un lato, sia consentito a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle nella stessa maniera e, dall'altro, siano fissati dei limiti al potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice e quest'ultima sia messa in condizione di verificare effettivamente se le offerte dei candidati rispondano ai criteri disciplinanti la procedura in questione. Relativamente alla possibilità che lo stabilimento dell'operatore economico nella località in cui i servizi vengono forniti costituisca un criterio di selezione, preliminare all'esame delle offerte, la Corte ricorda che questo criterio introduce una disparità di trattamento tra gli operatori, a seconda che essi dispongano o meno di uno stabilimento nella località di prestazione del servizio sociale interessato, come tale compatibile con il principio di uguaglianza solo se può essere giustificata da un obiettivo legittimo. Si tratta di obiettivo legittimo alla luce del diritto dell'Unione, si legge nella sentenza, ma è manifestamente sproporzionato rispetto alla realizzazione dell'obiettivo, perché anche qualora sia ritenuto necessario per garantire la prossimità e l'accessibilità dei servizi, potrebbe essere raggiunto in modo altrettanto efficace imponendo all'operatore economico di soddisfare tale condizione nella sola fase dell'esecuzione dell'appalto.

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