Fisco e contabilità

Viminale, l'annullamento della delibera del rendiconto non toglie all'ente il potere di riapprovarla

Inoltre non fa scattare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 141 del Tuel

di Patrizia Ruffini

A fronte dell'annullamento della delibera consigliare di approvazione del rendiconto, il consiglio comunale potrà approvare nuovamente il documento senza l'immediata attivazione della procedura sostitutiva prevista dall'articolo 141, comma 2, del Tuel, che si aziona, invece, solo a fronte dell'inerzia del consiglio. Il chiarimento è arrivato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Interno (parere del 22 ottobre), in risposta al quesito di un Comune campano che si era visto annullare, dal Tar Campania, la delibera di approvazione del rendiconto 2020.

L'articolo 141 del Tuel riconosce al prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio non abbia provveduto, nei termini di legge, all'approvazione del documento contabile.

Nello specifico, il secondo comma prevede che se la giunta non predispone il relativo schema entro i termini di approvazione del bilancio, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio e lo sottoponga al consiglio. In questo caso, oppure nella circostanza in cui la Giunta abbia predisposto lo schema e il Consiglio non lo abbia approvato nei termini di legge, il Prefetto assegna a quest'ultimo, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale, si sostituisce all'amministrazione inadempiente. Nel frattempo, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

La giurisprudenza ha chiarito che tutta la procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, del Dlgs n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l'intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l'ulteriore termine appositamente assegnato dall'autorità prefettizia, l'organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito. In altri termini, la procedura si attiva solo dopo la constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, la quale attesti l'impossibilità o la riottosità del consiglio a procedere all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (Consiglio di Stato, Sezione V, 19 febbraio 2007 n. 826; Tar Campania, 22 settembre 2015 n. 4584).

Dunque la disposizione sanziona esclusivamente l'inerzia del consiglio, per cui la sostituzione dell'organo consiliare con un commissario avviene di fronte a un inadempimento dell'ente.

Ancora, la procedura sollecitatoria stabilita dal comma 2, per la sua complessità – prosegue il parere del Viminale - è diretta a limitare al minimo l'intrusione dell'Autorità governativa, in un'ottica del rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari (Tar Molise, sezione prima, sentenza n. 163/2014).

Nel caso in esame, l'ente non mostra un'impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all'approvazione del rendiconto di gestione 2020 e, quindi, deve procedere alla nuova approvazione del rendiconto, dopo la bocciatura del Tar.

In conclusione, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio di Stato, nel caso di ricorso da parte del Comune avverso la sentenza del Tar, il consiglio comunale potrà nuovamente pronunciarsi sull'argomento, sanando i vizi procedurali che hanno determinato l'annullamento degli atti deliberativi impugnati. Non ricorrono, infatti, i presupposti di inerzia dell'organo richiesti per l'attivazione della procedura sostitutiva prevista dall'articolo 141, comma 2, del Tuel.

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