Vincolo di spesa di personale, rilevano tutti gli impegni anche se reimputati da esercizi precedenti
Non sono inclusi quelli «trasportati» agli esercizi successivi con il fondo pluriennale vincolato
I responsabili del personale devono prestare attenzione all'elusione del vincolo di spesa, rispettato solo in apparenza, mediante l'uso "abusivo" della reimputazione delle risorse mediante l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Ai fini del rispetto del vincolo rilevano infatti tutti gli impegni di spesa anche se reimputati da esercizi precedenti, mentre non sono inclusi quelli "trasportati" agli esercizi successivi con il fondo pluriennale vincolato. Con il parere n. 208/2021, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania chiarisce il corretto calcolo dei vincoli di spesa di personale, dopo l'armonizzazione contabile. Il caso nasce dalla richiesta di un Comune napoletano circa l'esatta perimetrazione degli impegni di spesa da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557- quater della legge 296/2006 e successive modificazioni. Nello specifico, al fine di procedere alle assunzioni, l'amministrazione chiede se gli impegni reimputati all'esercizio considerato per retribuzioni di risultato, emolumenti da impegnare a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio, risorse di parte stabile del Fcdi, oneri da rinnovo contrattuale vadano inclusi o meno nel calcolo della spesa di personale.
La disciplina delle capacità assunzionali (all'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019) con il nuovo parametro della "sostenibilità" non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente "vincolo di spesa" di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge 296/2006. Ai fini del rispetto di tale vincolo di finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (articolo 1, comma 557-quater, della legge finanziaria per il 2007), si deve fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l'esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo.
Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato «in parte spesa», alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell'anno di riferimento. In sostanza, nel calcolo occorre includere tutti gli impegni che venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio N, siano stati imputati all'esercizio medesimo, inclusi quelli relativi all'anno N-1 e precedenti, reimputati all'anno N; al contrario, saranno da escludere quegli impegni che, venendo a scadenza nell'esercizio N+l, dovranno essere imputati a tale successivo esercizio.Aiuta tuttavia rimarcare che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico "rinvio" dell'esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo «travaso di risorse», di anno in anno, attraverso il Fpv. Una simile condotta, oltre a integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l'uso "abusivo" della reimputazione. É pertanto essenziale che ogni provvedimento di reimputazione, sia se assunto nel corso del riaccertamento ordinario o parziale che nell'ambito delle variazioni di esigibilità, sia accompagnato da un'adeguata motivazione.
Con specifico riferimento alle voci relative alla contrattazione decentrata: solo con la sottoscrizione del contratto sorge il presupposto per la corretta registrazione in bilancio, sugli stanziamenti di competenza, del relativo impegno contabile. In presenza pertanto della formale costituzione del fondo e della certificazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001 le risorse sono iscritte, per l'intero ammontare (risorse di parte stabile e di parte variabile), nel Fpv. Le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
In assenza invece della formale deliberazione (determinazione) di costituzione del "Fondo", quale atto costitutivo del vincolo contabile, le risorse di «parte stabile» obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale confluiscono nel risultato di amministrazione - parte vincolata - mentre le risorse di natura variabile costituiscono vere e proprie economie di spesa. Al fine della verifica del rispetto del «vincolo di spesa, occorrerà tener conto di tutti gli impegni della competenza, ivi inclusi quelli reimputati dagli esercizi precedenti, nell'anno di riferimento. In assenza invece di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, non potranno essere incluse, nel calcolo del costo di personale dell'anno N, le risorse "stabili", confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato del medesimo esercizio, destinate a dare copertura alle obbligazioni che si perfezioneranno nel successivo esercizio (N+l) a seguito dell'avvio e completamento del procedimento di contrattazione decentrata. Di conseguenza, le predette risorse, ove tradottesi in impegni formali, graveranno sulla spesa di personale dell'esercizio N+l.