Fisco e contabilità

Webinar tributi locali, enti alle prese con regolamenti, tariffe e approvazione dei preventivi

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti dai partecipanti

di Cristina Carpenedo

Tra i quesiti pervenuti nel corso del webinar di Smart 24 tributi locali del 4 marzo (si veda anche Enti locali & edilizia del 5 marzo, dell'8 marzo e del 9 marzo),l'adozione dei regolamenti e delle tariffe rispetto al termine di approvazione del bilancio rappresenta un enigma non ancora risolto dal legislatore, fonte di molti dubbi e rigidità contabili.

Un Comune può approvare il bilancio di previsione 2021/2023 a metà marzo in assenza di Pef Tari 2021 e di regolamento definitivo del canone unico patrimoniale oppure è una facoltà che spetta solo a chi ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2020? Le delibere definitive di Tari e canone unico verranno assunte entro il termine (si spera prorogato!) dell'approvazione del bilancio di previsione. (Il Comune vuole andare in approvazione comunque entro metà marzo per uscire dall'esercizio provvisorio).

Le entrate dei Comuni sono caratterizzate da una specifica potestà regolamentare e di disciplina delle aliquote e tariffe che poggia su norme ordinamentali il cui rispetto è condizione di validità ed efficacia degli atti stessi. La potestà regolamentare locale si fonda da diversi anni sull'articolo 52 del Dlgs 446/1997, sopravvissuto alla riforma del Titolo V della Costituzione, intitolato alla «Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni». La norma permette di disciplinare le entrate locali, tributarie e non, mediante regolamento nel rispetto del pilastro normativo contenuto nell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

La norma dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. É pertanto necessario tener presente che l'esercizio della potestà prevista dall'articolo 52 segue il meccanismo dell'entrata in vigore al 1° gennaio dell'anno anche quando il regolamento e le conseguenti tariffe vengano adottate successivamente, purché entro l'approvazione del bilancio. A completamento del quadro normativo va richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006: la norma, oltre a confermare la regola ora vista aggiunge che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Questione fortemente dibattuta è l'approvazione di regolamenti e tariffe dopo l'adozione del bilancio dell'ente locale ma entro il termine nazionale indicato dalla legge per intervenire. É possibile modificare la manovra delle entrate dopo l'approvazione del bilancio entro il termine nazionale indicato dalla legge?

La questione era stata analizzata dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione (articolo 172 del Dlgs 267/2000) rileva che nel caso in cui il Comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio. Grande importanza assume la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 216/2014, nella quale si ammette la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza nuova riapprovazione, in presenza di situazioni nuove in grado di giustificare la nuova scelta. La Corte ha evidenziato l'importanza della motivazione che permetta all'ente di intervenire e che non può essere penalizzato dal fatto di aver adottato prima il bilancio rispetto ad altri enti che si sono avvalsi della proroga dei termini. La motivazione va ricondotta a ragioni normative ovvero di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale, tali da giustificare la nuova scelta della misura impositiva, soprattutto quando è peggiorativa.

In tal senso trova risposta il quesito riportato. Il Comune può approvare il bilancio di previsione per evitare l'esercizio provvisorio avendo cura di giustificare le entrate sottese al canone unico (non ancora istituito) e alla tariffe Tari non ancora approvate, sulla base delle norme e degli atti disponibili. In merito al canone unico, il comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019 permette di manovrare la tariffa standard in modo da garantire il risultato di gettito atteso sulla base della banca dati dei mezzi pubblicitari, mentre per la Tari è sufficiente assumere a riferimento il sopra citato comma 169, nelle more del Pef 2021.

Non va sottaciuta la necessità di avere una norma flessibile che permetta agli enti di agire sulle scelte di politica fiscale. La possibilità di applicare risorse economiche recuperabili nei prossimi mesi in ragione dell'andamento della crisi e dei fondi disponibili abbisogna di strumenti contabili che permettano di agire senza i pericoli che derivano dalle vetuste regole di modifica delle entrate.

Si ricorda inoltre che l'imposta di soggiorno è tributo del tutto svincolato al termine di approvazione del bilancio grazie alle norme del Dl 50/2017, con la conseguenza che non può trovare applicazione in via retroattiva dal 1° gennaio dell'anno di imposizione ma soggiace alla regola di efficacia dell'articolo 13 del Dl 201/2011, posta al primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.

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