Personale

Sugli incarichi dirigenziali nessun obbligo di pubblicazione in Gazzetta

di Pasquale Monea e Paola Sabella

Un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro pare fare chiarezza in ordine alle procedure per le nomine dirigenziali esterne, secondo il disposto dell'articolo 19 del Dlgs 165/2001.
Nel caso di specie si trattava di una nomina dirigenziale di livello non generale relativa all''incarico di direzione di un'inità operativa autonoma della Regione Calabria.
I punti essenziali affrontati, pur in fase cautelare, riguardano i seguenti aspetti:
a) le caratteristiche «non di un concorso» ma meramente comparative della procedura di assegnazione di un incarico dirigenziale;
b) la necessità di prevedere o meno adeguata pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'8 novembre 2018);
c) infine, la necessità o meno del cosiddetto doppio avviso: il primo riservato agli interni e il successivo ai potenziali soggetti esterni alla Pa.

Il concorso e l'obbligo di pubblicazione
Il giudice ordinario ha ricordato come «l'affidamento, a tempo pieno e determinato, dell'incarico dirigenziale di livello non generale, non ha le caratteristiche, né la natura giuridica, del concorso. Infatti, per la Suprema Corte, qualsiasi modalità sia prevista per la procedura concorsuale e, cioè, quella del concorso per esami, quella del concorso per titoli ed esami, quella del concorso per soli titoli, quella del corso-concorso, ovvero quella del concorso con preselezione, un dato comune ed indefettibile a tutte le suddette procedure è che esse si concludono con l'approvazione di una graduatoria di merito, che costituisce un vincolo per l'ente che ha promosso la procedura concorsuale, nel senso che l'assunzione dei candidati deve seguire, entro il limite dei posti messi a concorso, l'ordine che i candidati hanno assunto nella graduatoria, una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata». Diversamente, precisa ancora il Tribunale nella procedura non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa a un concoro con la conseguenza che «essendo l'avviso dell'avvio della procedura soltanto strumentale ad ampliare il campo dei soggetti nell'ambito dei quali, una volta verificata la loro idoneità» non vi è alcun obbligo di preventiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che si possa desumere dalla normativa vigente.

Interno o esterno
Nella decisione il Giudice si sofferma sull'adeguatezza della motivazione circa la non conferibilità all'interno, ritenendo che la stessa appaia adeguata anche se sinteticamente espressa: nel caso di specie si è proceduto a un esame dei curricula al fine di determinare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei candidati e le capacità manageriali richieste in relazione all'incarico da conferire, effettuando, all'esito, una valutazione negativa che ha carattere discrezionale e pertanto sottratta al sindacato del giudice.

Il doppio avviso
Sul tema del doppio avviso occorre precisare come, seppur la giurisprudenza contabile lo ritiene necessario ( Corte dei Conti, sezione centrale di controllo, deliberazione n. 36/2014) la tesi del giudice contabile non sembra, però, convincere del tutto.
A fronte della necessità di conferire un determinato incarico dirigenziale, come può correttamente affermarsi che un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione sia dotato «di (una) particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione» se non, all'interno di un unico avviso e procedimento valutativo, mettendo a confronto in parallelo le professionalità interne e quelle esterne.
In altri termini, se non si consente la contemporanea partecipazione e valutazione degli interni e degli esterni, non si potrà mai sapere se per quel determinato incarico si candiderà un esterno dotato di una qualificazione professionale superiore a quella di qualunque dirigente di ruolo o comunque più in linea con gli obiettivi dell'amministrazione.

I principi
In altre parole, la oramai imprescindibile procedura selettiva sia per gli enti locali che per le Regioni, consente di affermare che il legislatore abbia voluto da un lato imporre non solo una procedura improntata all'imparzialità, alla ragionevolezza e all'osservanza dei principi costituzionali del buon andamento, dell'efficienza e dell'agire pubblico, ma abbia anche voluto introdurre uno strumento che, nel rispetto dei canoni appena citati, possa adeguatamente porre l'Amministratore dinanzi alla scelta più adeguata, individuando la migliore professionalità, in relazione alle esigenze della struttura e in rapporto agli obiettivi programmatici. Questa interpretazione, d'altronde, è quella che meglio pare cogliere lo spirito del legislatore che ribadisce, comunque, un limite numerico ai dirigenti esterni, non senza sottovalutare che tale soglia numerica/percentuale trova un ulteriore limite nella più generale spesa imposta agli enti locali e alle Regioni. E di questo limite delle procedure, probabilmente enfatizzato dai regolamenti a «uso domestico» pare opportuno ne tenga conto il legislatore nazionale che si appresta a varare l'ennesima riforma nella quale si vuole «prevedere l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui, in base alle vigenti disposizioni, è possibile il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni e semplificare le relative procedure, eventualmente anche eliminando l'obbligo del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza». Una semplificazione e un aumento della percentuale che potrà cogliere nel segno solo con una corretta gestione delle procedure che consenta di garantire un'effettiva comparazione sulle postazioni dirigenziali più "ambite" e non solo su quelle "di risulta".

L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro

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