Urbanistica

Caro materiali, Ance: riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo

La proposta è che la questione venga affrontata in sede di conversione del Dl Sostegni

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di D.Ca.

Tre grosse questioni che riguardano le imprese di costruzioni restano fuori dal Decreto Sostegni. Ance lo ha posto in rilievo nel corso dell'audizione di oggi pomeriggio presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato sul Decreto Sostegni, con la presenza del Vicepresidente per l'area Economico-fiscale-tributario, Marco Dettori.

Si tratta del «caro materiali» (si veda NT+Edilizia e enti locali del 29 marzo), del problema delle imprese responsabili in solido per omissioni contributive effettuate dai datori di lavoro e della forte incertezza legata alla prossima entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.

In particolare, il «caro materiali» assume centralità nella misura in cui, negli ultimi mesi, sono stati registrati incrementi straordinari dei prezzi dei materiali impiegati nei cantieri - si legge nel documento di sintesi - (come ad esempio l'incremento di circa il 130% registrato dal prezzo dell'acciaio tra novembre 2020 e febbraio 2021. Una dinamica che, oltre che nei prodotti siderurgici, si osserva anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come, ad esempio, i polietileni +40%, il rame +17%, il petrolio +34% e i suoi derivati), la cui entità è talmente elevata da compromettere la regolare prosecuzione dei lavori affidati.
L'attuale codice degli appalti non prevede, purtroppo, adeguati meccanismi di revisione prezzi, con la conseguenza che i contratti non risultano più economicamente sostenibili. Perciò, Ance reputa necessario riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico.

Sul problema delle imprese responsabili in solido per omissioni contributive effettuate dai datori di lavoro, Ance propone che, in base a un principio di equità, per tutti i debiti contributivi ante 2012, in linea con quanto già accade per i soli debiti contributivi post 2012, si dovrebbe prevedere che delle sanzioni civili risponda unicamente il diretto responsabile dell'inadempimento e non anche l'obbligato in solido. Inoltre, per gli obbligati in solido occorrerebbe riaprire i termini della definizione agevolata delle omissioni contributive, per i soli debiti di natura contributiva che non sono affidati agli agenti della riscossione, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, e che vengono rivendicati dagli Istituti previdenziali direttamente in capo agli obbligati solidali e non al datore di lavoro direttamente responsabile dell'inadempimento. Nell'ambito delle sanatorie previste dal decreto, questa appare una dimenticanza di un'esigenza fortemente sentita dalle imprese, cui si chiede di dar risposta in questa sede.

Desta poi forti preoccupazioni per le imprese la prossima entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa, attesa già per il 1° settembre 2021, termine che proprio a causa della situazione di crisi economica generata dall'emergenza Covid, rischia di diventare assolutamente inadeguato.

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