Urbanistica

Violazioni edilizie, il Consiglio di Stato «boccia» l'ordinanza di demolizione di opere interne

Perché - spiega Palazzo Spada - si tratta di interventi soggetti solo a Cila

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di Pietro Verna

È illegittimo il provvedimento che intima la demolizione di opere interne realizzate mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature che non interessano le parti strutturali dell'edificio, trattandosi di interventi riconducibili ad attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6 bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- Tuel". Sicché la mancanza di tale comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria «che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il titolo abilitativo».

In questi termini, il Consiglio di Stato, Sez. VI (sentenza 3 settembre 2020, n. 5354) ha confermato la sentenza del Tar Lazio 2 dicembre 2017, n. 12096 che aveva annullato, per violazione degli artt. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), 32 (Determinazione delle variazioni essenziali) e 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ) del Tuel, il provvedimento con il quale il Comune di Monterotondo aveva ingiunto la demolizione di opere abusive eseguite su immobile quali: l'aumento volumetrico pari a metri cubi 1,70 mediante avanzamento della tamponatura del locale igienico, la realizzazione del locale cantina e la riconfigurazione degli ambienti interni con chiusura di due finestre.

Da qui la sentenza in narrativa, secondo cui il Comune avrebbe dovuto: (i) verificare se il locale cantina (delle dimensioni mt. 4, 75 x mt. 4,88 circa) potesse rientrare tra gli interventi pertinenziali di cui al punto e-6) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.r. 380/200, i quali se contenuti nei limiti 20% del volume dell'edificio principale sono soggetti alla sola sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 516 euro; (ii) considerare l'aumento volumetrico una "tolleranza costruttiva" ai sensi dell' art. 34, comma 2-ter, del d.p.r. n.380/2001 («non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali»). Norma che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha riscritto in chiave estensiva, introducendo il nuovo articolo 34-bis del Testo unico dell'edilizia.

Le tolleranze costruttive
Il neo introdotto art. 34-bis del Tuel (tolleranze costruttive) stabilisce che il mancato rispetto di altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo edilizio. Stabilisce altresì che, fuori da tali casi, «limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi», purché «non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile».

L'orientamento giurisprudenziale
La sentenza conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la modificazione delle tramezzature interne, lo spostamento di un servizio igienico e l'eliminazione di un precedente ambiente non sono sanzionabili con la demolizione perché non innovavano le caratteristiche costruttive del manufatto edilizio originario (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 ottobre 2016, n. 4267 e Tar Lazio- Roma, sentenza 17 ottobre 2015, n. 11831). Dimodoché la diversa distribuzione degli ambienti interni che non interessi le parti strutturali dell'edificio «costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell'art. 6, comma 2, ed ora dell'art. 6 bis del d. p. r. n. 380/2001» (Tar Campania-Napoli, sentenza 6 luglio 2018, n.1042; in senso conforme Tar Campania-Napoli: sentenza 22 agosto 2017, n. 4098 e 23 luglio 2018, n. 4895). Sentenza, quest'ultima, che ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Torre del Greco aveva intimato la demolizione di opere interne (nella fattispecie, la traslazione di circa 1,50 mt. di una parete, la parziale demolizione di un vano, la trasformazione di un vano adibito a camera da letto in un locale w.c., la realizzazione di una scala di ferro a chiocciola e un vano finestra trasformato in vano porta).

La pronuncia del Consiglio di Stato

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