Fisco e contabilità

Riaccertamento straordinario per stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, tutti gli step degli enti

Tutte le attività da svolgere in parallelo con la verifica ordinaria dei residui

di Alessandro Festa e Elena Masini

Con l'entrata in vigore del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 41/2021 sono stati automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il beneficio è selettivo, essendo rivolto alle sole persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

In attuazione di questa disposizione, l'articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore generale del ministero dell'Economia e finanze 14 luglio 2021 prevede che, ai fini del rendiconto dell'esercizio 2021, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui, gli enti approvino, con delibera di giunta e previo parere dell'organo di revisione, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021. Tale operazione di carattere eccezionale evoca solamente nel nome quella intrapresa nel 2015 dagli enti locali per il passaggio dal vecchio e nuovo ordinamento. Ad essa è infatti demandata una serie di attività da svolgere in parallelo con la verifica ordinaria dei residui, ovvero:
a) l'individuazione dei residui attivi oggetto dell'annullamento, sulla base dell'elenco delle posizioni interessate messo a disposizione dei singoli enti locali a novembre nell'area riservata del portale di AdER. Tali residui dovranno essere dichiarati insussistenti ed evidenziati in apposito elenco da allegare alla delibera di giunta;
b) la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2020 relativamente ai residui attivi oggetto dell'annullamento. La terminologia utilizzata non è di quelle più felici, in quanto potrebbe indurre a ritenere che il fondo crediti di dubbia esigibilità da stanziare nel rendiconto 2021 debba essere calcolato sottraendo dall'importo ottenuto secondo i principi contabili quello dell'accantonamento effettuato nell'es. precedente relativamente a tali crediti. In realtà sappiamo bene come – a partire dal definitivo superamento del metodo sintetico avvenuto nel 2019 – il calcolo del Fcde nel rendiconto non sia più determinato in via diretta decurtando i crediti inesigibili stralciati, bensì discenda da un calcolo attualizzato che applica ai residui attivi finali la percentuale media delle somme non riscosse dei cinque anni precedenti. Percentuale che ogni anno viene aggiornata. In realtà l'individuazione dell'importo del Fcde 2020 riferito a tali residui è funzionale a quantificare l'eventuale disavanzo connesso allo stralcio.

Dalla riduzione dei residui attivi, infatti, potrebbe scaturire un maggior disavanzo di amministrazione che il Dd consente di ripianare in un massimo di 10 anni. L'importo che sconta il termine agevolato di ripiano non può essere superiore alla differenza tra i residui attivi annullati e la quota accantonata a Fcde nel rendiconto 2020 relativamente a tali poste. Il maggior disavanzo, attraverso una deliberazione del consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, potrà essere ripianato come si diceva in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'esercizio 2022 (Dd 14 luglio 2021, articolo 1, comma 6).

Le attività degli enti
Dopo aver preso visione dell'elenco dei crediti fornito da AdER gli enti dovranno incrociare i dati con i propri residui attivi per capire se nel conto del bilancio conservano i relativi residui. Se è chiaro che l'approvazione del riaccertamento straordinario rappresenta un atto dovuto da parte degli enti che mantengono a residuo tali poste, anche nel caso in cui la cancellazione non comporti un (maggior) disavanzo, dubbi sussistono nel caso in cui l'ente non abbia conservato nel conto del bilancio tali residui. In tal situazione riteniamo sufficiente che nella delibera di approvazione del riaccertamento ordinario la Giunta dia atto dell'inesistenza di tali residui e quindi dell'assenza dell'obbligo di approvare il riaccertamento straordinario. Circostanza questa che l'organo di revisione dovrà valutare nell'ambito delle verifiche svolte in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.
Tutti gli enti, in ogni caso, in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità economico-patrimoniali, dovranno cancellare in via definitiva i crediti dallo stato patrimoniale e ridurre l'accantonamento al fondo svalutazione crediti. Tali registrazioni dovranno essere predisposte anche nel caso in cui l'ente, in attuazione delle disposizioni di cui al par. 9.10 del principio contabile 4/2, avesse completamente svalutato tali crediti. È opportuno ricordare che l'annullamento produrrà effetti anche sull'elenco dei crediti inesigibili, elenco che deve essere allegato al rendiconto della gestione (allegato n) e trasmesso alla Bdap.

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